Una società aveva presentato ricorso al TAR Campania per ottenere la sospensione del provvedimento di diniego con cui la Questura di Napoli, in data 7 aprile 2025, aveva rigettato la richiesta di autorizzazione per esercitare un punto scommesse in via del Maratoneta 6/8.
L’azienda sosteneva che l’attività proposta non configurasse una “nuova apertura” perché i locali erano già stati in passato adibiti allo stesso tipo di esercizio. Il TAR Campania – Sezione Quinta, con ordinanza dell’8 luglio 2025, ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo corretta la posizione della Questura.
Secondo il giudice, l’assenza di continuità aziendale tra il precedente esercente e quello attuale comporta l’obbligo di rispettare i vincoli di distanza dai luoghi sensibili previsti dalla normativa regionale (Legge Campania n. 2/2020, art. 3). Infatti, la norma considera “nuova apertura” ogni avvio ex novo di un’attività di gioco, salvo trasferimenti di titolarità avvenuti in costanza di autorizzazione.
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