Introduzione delle giocate plurime e delle giocate plurime in abbonamento al gioco del 10eLotto. E’ quanto comunicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite una determinazione direttoriale a firma del Direttore Generale Marcello Minenna.
ARTICOLO 1 (MODIFICHE AL DECRETO DIRETTORIALE DEL 4 DICEMBRE 2008) Al decreto direttoriale del 4 dicembre 2008, sono apportate le seguenti modifiche: 1. L’articolo 1 è sostituito dal seguente: È autorizzata la raccolta delle giocate: a. singole per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di 10 per le giocate al gioco del lotto e al 10elotto in modalità connessa alle estrazioni del gioco del lotto; b. singole per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di 50 per il 10elotto in modalità di estrazione a intervallo di tempo e in modalità immediata c. plurime per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di 10 per le giocate al 10elotto in modalità connessa alle estrazioni del gioco del lotto e fino ad un massimo di 50 per le giocate al 10elotto in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo. 2. L’articolo 3-bis è sostituito dal seguente: Esclusivamente per il “10eLOTTO” con modalità ad estrazione ad intervallo di tempo, la giocata, singola o plurima, in abbonamento per più concorsi consecutivi genera l’emissione di un unico scontrino. Lo scontrino emesso per più concorsi consecutivi riporta, in aggiunta ai dati identificativi previsti dalla vigente normativa, anche: a) l’importo complessivo della giocata singola o plurima, dato dal prodotto della posta di gioco per singolo concorso per il numero totale dei concorsi richiesti; b) i dati di riferimento del primo e dell’ultimo concorso cui la giocata singola o plurima per più concorsi consecutivi si riferisce. Ogni scontrino, attestante l’avvenuta giocata singola o plurima per più concorsi consecutivi, conferisce in capo al giocatore il diritto a partecipare solo alle estrazioni dei concorsi per i quali è stato emesso. Nel caso in cui la stampa di una giocata singola o plurima in abbonamento risulti errata o incompleta, il giocatore è tenuto a richiedere la stampa di un nuovo scontrino, sul quale compare il riferimento alla giocata singola o plurima errata o incompleta.” L’importo complessivo dello scontrino emesso per più concorsi consecutivi per la partecipazione al “10eLOTTO” in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo, dato dal prodotto della posta di gioco per singolo concorso per il numero totale dei concorsi richiesti, non può essere superiore a euro 1.000,00. 3. L’articolo 3-ter è sostituito dal seguente: 1. Ai fini del pagamento delle vincite, conseguite con una giocata singola o plurima al “10eLOTTO” per più concorsi consecutivi, lo scontrino deve essere presentato integro e in originale e nel termine di sessanta giorni decorrente dal giorno successivo all’ultimo concorso a cui lo scontrino stesso si riferisce. Il bollettino relativo ai numeri estratti potrà essere richiesto presso la ricevitoria ove la giocata singola o plurima è stata effettuata o presso altre ricevitorie del lotto o direttamente al Concessionario, che sono tenuti a fornirlo. 2. Qualora lo scontrino contenga più giocate vincenti il pagamento sarà effettuato a conclusione di tutti i concorsi cui l’abbonamento fa riferimento. 3. In caso di vincita pagabile in ricevitoria, il terminale, al momento della validazione dello scontrino vincente, emette un attestato di vincita sul quale sono riportati i seguenti dati: a) il numero dei concorsi sui quali sono state conseguite vincite; b) l’importo complessivo della vincita; c) il numero identificativo della giocata che ha generato le vincite; d) il numero identificativo dello scontrino vincente; e) la data di pagamento della vincita; f) il codice della ricevitoria dove la vincita è stata pagata. L’attestato di vincita deve essere consegnato al giocatore al solo scopo di verificare l’importo esatto del totale delle vincite conseguite con la giocata, singola o plurima, in abbonamento, pur non costituendo titolo per la riscossione delle vincite in esso indicate.
ARTICOLO 2 (MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE DEL 13 LUGLIO 2009) Alla determinazione direttoriale 13 luglio 2009, n. 11560/R.U., sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: “La giocata si effettua pronosticando da 1 a 10 numeri, da confrontare con un’estrazione di 20 numeri vincenti Per le modalità “connessa alle estrazioni del Gioco del Lotto” e “ad estrazione ad intervallo di tempo” di cui al successivo comma 3 del presente articolo, è consentito effettuare giocate plurime contenenti fino a 5 combinazioni diverse di numeri per lo stesso concorso o per più concorsi consecutivi. Le combinazioni di numeri nelle giocate plurime possono avere sia importi che opzioni di gioco differenti tra loro”. b) l’articolo 4 (giocate per più concorsi consecutivi) è sostituito dal seguente: 1. La giocata, singola o plurima, per più concorsi deve essere omogenea, con identità di numeri pronosticati e di importo di giocata. 2. La giocata, singola o plurima per la modalità connessa alle estrazioni del Gioco del Lotto e la giocata singola per la modalità immediata per più concorsi, genera l’emissione di un numero di scontrini di gioco pari a quello dei concorsi a cui si intende partecipare. 3. Ogni scontrino attestante l’avvenuta giocata, singola o plurima, per un singolo concorso conferisce in capo al giocatore il diritto a partecipare solo al concorso per il quale è stato emesso. 4. La richiesta di partecipazione a più estrazioni consecutive riferita alla modalità del “10eLOTTO” ad intervallo di tempo, qualora effettuata in orari che non consentano il numero delle estrazioni necessarie, comporterà l’emissione di scontrini per le estrazioni, in ordine temporale, del giorno successivo, in numero corrispondente a quello richiesto. 5. Ai fini della rendicontazione delle giocate al “10eLOTTO” per più concorsi consecutivi, vale quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del D.D. del 4 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, per le giocate per più concorsi consecutivi vale quanto stabilito dal D.D. del 4 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. c) All’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: Le vincite al “10eLOTTO”, per ogni giocata, derivano dalla corrispondenza con i numeri vincenti di tutti o parte determinata dei numeri pronosticati. d) All’articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente: Alle vincite del “10eLOTTO” si applicano le ritenute di cui al D.L. del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con Legge del 28 marzo 2019,n. 26. e) All’articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: Il ricevitore, prima di confermare la giocata singola o plurima al “10eLOTTO”, è tenuto a verificare, insieme al giocatore, l’esattezza della giocata. f) All’articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente: Lo scontrino di gioco riferito alla modalità di estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto riporta, oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente articolo, anche la data del concorso di riferimento e, in caso di giocate plurime, tutte le combinazioni di gioco con l’indicazione dell’importo giocato per ogni singola combinazione di numeri nonché le eventuali opzioni di gioco scelte. g) All’articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente: Lo scontrino di gioco riferito alla modalità di estrazione ad intervallo di tempo riporta, oltre a quanto contenuto al precedente comma 2 del presente articolo, anche il numero progressivo giornaliero dell’estrazione di riferimento cui la giocata univocamente si riferisce e, in caso di giocate plurime, tutte le combinazioni di gioco con l’indicazione dell’importo giocato per ogni singola combinazione di numeri nonché le eventuali opzioni di gioco scelte. h) All’articolo 8, il comma 7 è sostituito dal seguente: Lo scontrino emesso al “10eLotto” per l’estrazione in modalità immediata non può mai essere annullato. Gli scontrini emessi al “10eLotto” per la modalità connessa alle estrazioni del Gioco del Lotto per le giocate singole o plurime, e per le giocate singole o plurime effettuate per più concorsi, possono essere annullati con le modalità adottate per il Gioco del Lotto. Per le giocate effettuate per più concorsi è possibile effettuare l’annullamento di un singolo scontrino solo dopo aver annullato gli scontrini relativi ai concorsi che lo seguono e l’annullamento deve avvenire prima della chiusura del primo concorso al quale si riferisce la giocata. Lo scontrino emesso al “10eLotto” per la modalità di estrazione ad intervallo di tempo per le giocate singole, plurime o effettuate per più concorsi, può essere annullato solo nel caso in cui non sia ancora avvenuta la chiusura del primo concorso per il quale è stata effettuata la giocata. Nel caso di giocate effettuate per più concorsi l’annullamento è valido per tutti i concorsi. i) All’articolo 8, il comma 10 è sostituito dal seguente: Ciascuna giocata non deve consentire vincite superiori a quelle previste dall’art. 8, secondo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528 e successive modificazioni ed integrazioni. j) All’articolo 8, è aggiunto il seguente comma: 11. L’importo complessivo dello scontrino emesso per le giocate plurime al 10eLOTTO in modalità connessa alle estrazioni del gioco del Lotto e in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo, non può essere superiore a euro 1.000,00.”
ARTICOLO 3 ENTRATA IN VIGORE Le modifiche di cui alla presente determinazione sono introdotte a decorrere dal giorno 26 ottobre 2022. La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli www.adm.gov.it in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. cdn/AGIMEG