Il Tribunale del Riesame di Viterbo ha accolto un ricorso, revocando il decreto di sequestro preventivo di un ctd Bet1128, “riconoscendo l’assoluto rilievo delle motivazioni del ricorso inoltrato al Tar Lazio avverso il bando 2000, peraltro evidenziati dalla stessa Suprema Corte di Cassazione Penale che ne ha certificato la discriminazione. Alla luce di tutto ciò appare legittima la necessità di intervenire disapplicando la normativa in questione dovendosi di conseguenza ritenere quindi insussistente il delitto in esame”. Il Tribunale di Palermo ha invece assoluto il titolare di un ctd, sempre Bet1128, perché “il fatto non sussiste”. lp/AGIMEG