Scommesse, Commissione Tributaria Bologna dà ragione a Stanley sull’imposta unica. ADM condannata al pagamento delle spese

La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, nella sua udienza, ha accolto il ricorso cautelare del titolare di un CTD Stanleybet, difeso dagli avvocati Daniela Agnello e Vittoria Varzi, in tema di imposta unica sui Concorsi Pronostici e le Scommesse e ha condannato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM al pagamento delle spese processuali. Malgrado la Stanley avesse in più occasioni notificato a funzionari dell’Agenzia che i CTD Stanley, per la loro storia giuridica e fattuale, non sono soggetti all’imposta unica, tre funzionari della ADM di Bologna si presentavano presso un CTD bolognese e avviavano una verifica fiscale con successivo avviso di accertamento e conseguente cartella esattoriale per oltre 60.000 euro. La Stanley – si legge in una nota del bookmaker anglo-maltese -inviava ai tre funzionari atto informativo sulla interpretazione della normativa comunitaria e nazionale e sui gravi danni che la sua errata interpretazione avrebbe provocato. Si predisponeva la difesa del CTD: impugnazione dell’avviso di accertamento e istanza di sospensione degli effetti dell’atto, per assoluta carenza dei presupposti oggettivi, soggettivi e territoriali dell’imposta. La difesa ha evidenziato i profili discriminatori anche della pretesa erariale, che attraverso la via fiscale mira ad escludere l’operatività di Stanley dal mercato, nonostante ben 4 sentenze della Corte di Giustizia a suo favore ne hanno accertato la piena legittimità. La Commissione Tributaria di Bologna ha valutato e preso atto: a) della questione di legittimità sollevata dalla Commissione Tributaria provinciale di Rieti di fronte alla Corte Costituzionale, b) del quesito pregiudiziale sollevato dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano innanzi alla Corte di Giustizia, c) della sentenza della Corte di Giustizia nella causa Laezza del 28 Gennaio 2016 e della pronuncia del giudice del rinvio del Tribunale di Frosinone che ha ritenuto le gare Monti discriminatorie nei confronti della Stanley. Di conseguenza, con ordinanza resa in udienza, la Commissione Tributaria ha accolto il ricorso e condannato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese processuali. Ne risulta confermata l’unicità della posizione di Stanley quale soggetto discriminato nell’accesso al sistema concessorio italiano da 15 anni, dopo 3 gare (CONI, Bersani e Monti) censurate da migliaia di provvedimenti giudiziari che disapplicano le sanzioni penali ed escludono le pretese erariali dell’amministrazione. rg/AGIMEG