Consiglio di Stato salva nuovamente la gara da 40 milioni per gli scontrini del Lotto. Nessun errore nella sentenza di maggio scorso

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato respinge il ricorso intentato dal Poligrafico dello Stato (IPZS) per ottenere la rettifica della precedente sentenza sulla gara – con base d’asta al ribasso di circa 40 milioni di euro – indetta dalla Lottomatica per la fornitura di scontrini per il gioco del lotto. La vicenda ha inizio con il decreto liberalizzazioni (convertito nella legge 27 del 2012): secondo Lottomatica conteneva una norma che aveva fatto cadere la riserva di legge riconosciuta al Poligrafico sulla fornitura degli scontrini del lotto. Nell’agosto 2012, la compagnia aveva quindi indetto una gara comunitaria che il Poligrafico aveva immediatamente impugnato di fronte al Tar Lazio. La sentenza di primo grado è arrivata nell’ottobre 2012, e ha accolto la tesi del Poligrafico. Il Consiglio di Stato tuttavia – maggio 2013 – ha ribaltato la sentenza, sostenendo la legittimità della gara indetta da Lottomatica. Con un secondo ricorso l’IPZS – quello appunto arrivato a sentenza oggi – ha chiesto la rettifica di quest’ultima sentenza, sostenendo che il giudice d’appello abbia commesso un errore materiale non valutando correttamente il peso della riserva di legge sulla produzione degli scontrini. Il Consiglio di Stato tuttavia precisa che “l’errore di fatto revocatorio … deve derivare “da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio” (Ad. Pl. n.1/2013), che ingeneri l’erronea convinzione circa l’esistenza di un falso presupposto, incontestabilmente risultante come inesistente, ovvero l’inesistenza di un presupposto, incontestabilmente risultante come esistente, dalla quale dipenda la decisione, quale suo elemento decisivo. Deve, altresì, trattarsi di un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato”. La sentenza del maggio scorso al contrario “è il frutto di un’indagine complessiva della normativa, che muove, in primo luogo, dai “principi valevoli in materia di riserva statale dello svolgimento di attività economiche” desumibili dai precetti costituzionali e, successivamente, dall’esame delle disposizioni legislative settoriali, con particolare riferimento a quelle citate dal Tribunale di primo grado e, comunque, a quelle considerate, a giudizio del decidente, di maggior rilievo ai fini della risoluzione della questione sottoposta”. In sostanza, “Considerato l’ampio spettro normativo in cui si muove la motivazione della sentenza, non può quindi valutarsi alla stregua di un’omissione costituente errore di fatto revocatorio lo scarso rilievo attribuito dal giudicante alla norma di cui all’art. 2, comma 1 l. n. 559/1966 (avente ad oggetto i compiti dell’IPZS, senza alcun riferimento esplicito ad una riserva nello svolgimento dell’attività economiche )”. rg/AGIMEG