Bplus, nessuna pressione su Bpm, esercitato il diritto alla difesa

La società B Plus – si legge in una nota – in relazione alle notizie apparse su vari organi di stampa, nelle quali si riportano dichiarazioni attribuite ai Pubblici Ministeri presso il Tribunale di Milano, titolari dell’inchiesta concernente i finanziamenti erogati dalla BPM, ritiene indispensabile precisare quanto appresso:

a) non vi è mai stata alcuna pressione per indurre BPM alla remissione della querela nei confronti del titolare di B Plus Francesco Corallo; pur nel doveroso riserbo sui termini dell’accordo, osserva, inoltre, che la transazione è stata senza dubbio favorevole per BPM e che non è stata garantita alcuna impunità ad altri soggetti, sia perché la remissione di querela ha come specifico oggetto solo ed esclusivamente il finanziamento a B PLUS  (a fronte delle plurime operazioni di finanziamento oggetto d’indagine), sia perché BPM ha comunque riservato ogni possibile azione contro tutti i soggetti astrattamente coinvolti, avendo regolato solo la posizione di B Plus e di Francesco Corallo.

b) B Plus è stata peraltro costretta ad operare in tal senso poiché l’indagine della procura di Milano e l’ordinanza di custodia cautelare, che riteniamo illegittima, sono stati indebitamente considerati rilevanti per mettere a rischio il mantenimento della concessione di gioco, costringendo la società ad intraprendere un contenzioso innanzi al giudice amministrativo.

c) B Plus pertanto, si è mossa ed ha operato, del tutto correttamente e legittimamente, nel proprio ed esclusivo interesse societario e dei suoi dipendenti e collaboratori, in considerazione del fatto che le iniziative giudiziarie nei confronti del suo socio principale Francesco Corallo ne ledono gravemente l’immagine e le arrecano evidenti  pregiudizi.

B Plus in definitiva,  respinge fermamente, ritenendole  infondate ed ingiuste, le affermazioni relative a proprie presunte pressioni ricattatorie o comportamenti scorretti, rivendicando la legittima tutela dei propri interessi, evidenziando come il diritto costituzionale di difesa sia sempre costituzionalmente garantito, né è stato abrogato il diritto di comporre le divergenze transattivamente tra le parti, laddove si verta in materia di diritti disponibili. rg/AGIMEG