Scommesse, sanatoria Ctd, Aams: “Centri che aderiscono possono da subito collegarsi a totalizzatore nazionale”

“Ciascun punto aggiuntivo del concessionario, nelle more dell’ottenimento della licenza di polizia ex art. 88 Tulps, può fin da subito collegarsi al totalizzatore nazionale”. E’ quanto precisano i Monopoli di Stato, rispondendo alle domande dei soggetti interessati sulla sanatoria dei Ctd prevista dalla legge di Stabilità. Piazza Mastai spiega infatti che “Il comma 643, lett. g) prevede che con la presentazione della domanda al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari. La lettera h) aggiunge che il titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di gestire la raccolta delle scommesse in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e)”. I Monopoli chiariscono inoltre che si possono fornire diverse prove per dimostrare che un centro fosse attivo prima del 30 ottobre 2014,  come richiesto dalla Legge: “ad esempio, può essere sufficiente copia della ricevuta di una scommessa venduta entro la data del 30.10.2014 oppure l’istanza di rilascio della licenza di polizia ex art. 88 Tulps presentata prima di tale data e così via”. Infine “Il modello di impegno alla regolarizzazione è valido anche ai fini della domanda di rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 88 Tulps. I dati ivi inseriti devono essere quelli del “titolare del punto di raccolta”.rg/AGIMEG