La sospensione in via cautelare della ricevitoria lotto è un provvedimento “erroneo e sproporzionato”. Con questa motivazione il Tar Puglia (Sezione Prima) ha annullato il provvedimento di sospensione dell’attività di una ricevitoria del Lotto di Bisceglie (BA). “L’ipotesi sanzionata dalla normativa richiamata con la sospensione dell’attività risulta espressamente circoscritta ai ‘casi più gravi’, sicché appare del tutto erronea oltre che sproporzionata la soluzione adottata dall’Amministrazione resistente nel caso di specie, discettandosi del ritardato versamento di importi poco significativi, alcune volte con appena un giorno di ritardo, altre con un indugio di massimo sei giorni, vieppiù in evidente violazione del principio di proporzionalità, cui deve essere informata l’irrogazione di qualsiasi sanzione”. I giudici sottolineano come “la persistenza si realizza allorché entro un biennio, il rivenditore abbia commesso quattro trasgressioni” e che “la sospensione è stata disposta senza previsione di un termine finale, concretizzando così la cessazione immediata e sine die dell’attività in questione”. “Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio di ribadire in diritto quanto già sommariamente espresso in sede cautelare, palesandosi fondata la censura di violazione di legge per difetto dei presupposti previsti per l’immediata sospensione della ricevitoria del lotto gestita dalla ricorrente”. Il Tar Puglia “definitivamente pronunciando sul ricorso lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato”. lp/AGIMEG