Senato: via libera ma con osservazioni della Commissione Affari costituzionali al disegno di legge sulle competizioni videoludiche

Prosegue l’esame del disegno di legge riguardante la Regolamentazione delle competizioni videoludiche al Senato.

Nella Sottocommissione per i pareri della 1a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione è stato espresso parere non ostativo con osservazioni.

Il presidente Tosato (LSP-PSd’Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, ha proposto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: “si rappresenta la necessità di un coordinamento tra il comma 2 dell’articolo 10, che fa riferimento a una Commissione competente all’adozione del provvedimento di inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche, e il comma 5 dell’articolo 5 che, invece, si limita a prevedere l’individuazione, presso il Ministero della cultura, dell’ufficio per la registrazione dei soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche; analogamente, per lo stesso motivo, all’articolo 5, occorre coordinare i commi 4 e 5”.

Nella 5a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, invece, è stato rinviato l’esame e richiesta la predisposizione di una relazione tecnica sul testo.

Il relatore Damiani (FI-BP-PPE) ha illustrato il disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, che “l’articolo 5, comma 1, stabilisce che i soggetti che intendono organizzare competizioni videoludiche in Italia devono registrarsi presso la piattaforma telematica tenuta e messa a disposizione dal Ministero della cultura. Inoltre, al successivo comma 5 è previsto che il Ministro della cultura individui l’ufficio del Ministero medesimo competente alla gestione del registro. Al riguardo, occorre quantificare gli oneri relativi alla costituzione e gestione del registro e chiarire se l’ufficio preposto possa attuare la misura con le sole risorse disponibili a legislazione vigente. L’articolo 7 prevede che, in caso di corresponsione di premi, si applichi l’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 con applicazione della ritenuta nella misura del 20 per cento. Occorre, al riguardo, avere conferma che tale disposizione non determini minori entrate rispetto alla legislazione vigente. Relativamente all’articolo 13, occorrerebbe avere conferma che la disapplicazione delle disposizioni ivi richiamate, in tema di disciplina sul gioco, non determini effetti negativi per la finanza pubblica dovuti a una diminuzione delle entrate. In relazione ai rilevi sopra formulati, risulta opportuno acquisire, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, una relazione tecnica debitamente verificata per escludere l’insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica”. cdn/AGIMEG