Giochi, Stanleybet replica all’avvocato Sambaldi: “Stanleybet e i suoi CTD non hanno portato nessun attacco ma invece l’hanno subìto”

“Ringraziamo l’avvocato Sambaldi per le spiegazioni fornite sulla portata dell’art 4 della legge 401 e del fatto che, mentre dichiara meraviglia per la “rozza” nota di Stanley conclude pero’ che nel corso della presentazione del Suo volume si stavano dibattendo “argomenti da ritenersi avulsi rispetto alla sua [di Stanley] specifica posizione; …. e si dibatteva della norma penale e non della legittimita’ dei CTD Stanleybet”. Insomma i CTD Stanley non c’entrano niente? Se cosi e’ ne siamo lieti e ci eccitiamo all’idea che l’avvocato Sambaldi nell’aprire il suo intervento in cui si dichiara, riportiamo testualmente: “confortata dalla certezza che, prima o poi, verranno affermati tutti i diritti di coloro che operano, in questo settore, in ossequi alle norme vigenti” …. intendesse quindi riferirsi anche ai CTD Stanley! Ma cosi’ non e’. Infatti in apertura dell’intervista a TS del 22/12/15 l’avvocato Sambaldi sottopone ai lettori due pensieri, testualmente: “1) Negli ultimo anni il sistema regolatorio dei giochi ha subito un vero e proprio attacco, studiato nei modi e nei tempi, che puntava a far cadere l’intero impianto; e 2) Cio’ che e’ mancato e invece una risposta a questo attacco” –  riporta una nota della Stanleybet – Ma dalla dichiarazione precedente dell’avvocato ogni cervello che funziona deduce che i CTD Stanley non c’entrano. Quindi l’avvocato Sambaldi pensa forse che questo ‘attacco’, percepito dai piu’ come un attacco Stanley e sostenuto da ben 4 sentenze a favore Stanley  e una quinta in arrivo, non ha nulla a che vedere con i CTD Stanley e/o la Stanley stessa? D’altra parte la Stanley e i suoi CTD hanno subito negli ultimo 15 anni l’esclusione da tutte le gare, circa 3000 procedimenti penali conclusisi poi in stragrande maggioranza a suo/loro favore , la maggior parte anche con sequestro cautelare delle attrezzature dei CTD…… quindi l’attacco lo ha subito. E’ chiaro che pensandoci bene la Sambaldi non sembra prioprio che si riferisse alla Stanley e/o ai suoi CTD. O no? Ma rileggendo con attenzione l’intervista di TS vediamo che la Sambaldi per chi offre scommesse senza concessione auspica un inasprimento delle pene. 3 anni? Troppo poco. E perche’ mai troppo poco? Perche’ – udite udite – pene piu’ severe consentirebbero le intercettazioni telefoniche da parte delle procure – prosegue la nota -. Siamo veramente turbati, perche’ anche i CTD Stanley raccolgono, legittimamente secondo noi,  scommesse senza concessione. Il problema e’ che ci era sembrato che l’avvocato Sambaldi abbia inteso dire che  l’intervento Stanley era stato, come Lei stessa dice, “a sproposito” perche’ il convegno dibatteva argomenti “avulsi dalla sua [di Stanley] specifica posizione”. Tutto cio’ e’ contradditorio. A meno che ….. ma si, probabilmente durante il convegno per la presentazione del suo libro l’avvocato Sambaldi nell’auspicare pene piu’ severe ed intercettazioni per chi raccoglie scommesse senza concessione, avra’ certamente chiarito, nel convegno stesso, che tutto cio’ si riferiva ai CTD ma non ai CTD Stanley. D’altra parte le intercettazioni telefoniche le Procure le possono gia’ fare senza problemi perche’ se l’ipotesi delittuosa riguarda piu’ persone, hanno facolta’ di chiedere l’intercettazione telefonica semplicemente ipotizzando l’associazione a delinquere, come hanno fatto ed ottenuto nella recente indagine della Procura di Reggio Calabria contro la BetUniq o contro la stessa Stanley dalla Procura di Roma. Non sappiamo nulla dell’indagine di Reggio Calabria ma  per dovere di cronaca dobbiamo aggiungere che, in riferimento al procedimento contro la Stanley, sia il Tribunale del Riesame di Roma che la Cassazione, in propri provvedimenti giudiziari, hanno escluso la fondatezza dell’ipotesi accusatoria. Quindi, stimata avvocato Sambaldi, la Stanley e i suoi CTD non hanno portato nessun attacco, ma invece lo hanno subito. Certo la Stanley non e’ la Santa Maria Goretti dei bookmaker e ha reagito. Ma questa e’ un’altra storia. Ora caro avvocato, se lei vorra’ approfondire tutto cio’ nelle sedi di giustizia ritenedosi diffamata e’ un Suo diritto e Lei, se ne e’ realmente convinta, lo dovrebbe esercitare. Noi da parte nostra non ne vediamo la necessita’ perche’ i punti piu’ caldi del nostro intervento non si riferivano a Lei. Se l’impressione e’ stata diversa ce ne scusiamo, ma siamo costretti ad indovinarlo perche’ Lei non ha spiegato quale parte del nostro intervento non ha gradito. Possiamo ragionevolmente pensare che non le sia piaciuto il nostro riferimento all’esito dei procedimenti in cui lei e’ intervenuta in casi Stanley, ma non ci sembra di aver fornito, come avremmo potuto, la storia il numero e l’esito di questi interventi. E’ ormai acqua passata. Se pero’ Lei vuole approfondire, su questo o su altro, lo faccia pure nei modi e nei termini a cui ha diritto”. dar/AGIMEG