Esenzione IVA, Ferrara (As.Tro): “Sentenza Cassazione stabilisce che solo i concessionari hanno diritto all’esenzione poiché detengono un ruolo indipendente nell’attività di raccolta gioco”

“Quando c’è di mezzo una agevolazione fiscale, speriamo tutti di poterne beneficiare e quando c’è di mezzo anche l’incertezza normativa la speranza in alcuni casi può diventare certezza. Stiamo parlando della possibilità di essere esentati dal versamento dell’IVA nella raccolta delle giocate alle slot machine o alle videolottery (articolo 10 comma 1, numero 6 del DPR 633/1972). Tre i soggetti coinvolti nella vicenda: a monte il concessionario, a valle il gestore e l’esercente. È possibile applicare l’esenzione a questi ultimi due soggetti? Dopo anni di contenziosi dalle alterne vicende, lo scorso giugno la Suprema Corte di Cassazione ha fatto chiarezza tra le tesi contrapposte di chi vedeva tale esenzione come possibile anche per i gestori e gli esercenti e chi, come l’Agenzia delle entrate, applicava alla norma una lettura restrittiva e cioè ritenendola possibile solo per il concessionario, recuperando a tassazione l’IVA non applicata dagli esercenti e sanzionando i gestori per omessa auto fatturazione di quanto non fatturato dagli esercenti ( art. 6 del dlgs n.471/1997)”. E’ il commento del dott. Pietro Ferrara (Centro Studi As.Tro), in merito alla sentenza della Cassazione sull’esenzione IVA. “Senza un affidamento diretto, dice in sostanza la Cassazione, nessuna prestazione può essere qualificata come “attività di raccolta” e dunque i gestori e gli esercenti, in questo senso, non hanno un ruolo indipendente nella gestione e nell’esercizio del gioco lecito. Tale ruolo è solo ed esclusivamente del concessionario delegato, il quale non può a sua volta sub-delegare l’attività di raccolta a soggetti terzi. Di più: la Cassazione ha escluso l’esenzione anche a volere leggere come “accessoria” la prestazione resa dall’esercente al gestore, titolare di quella “principale”, e questo perché le due prestazioni sono indirizzate in favore di destinatari diversi. La prestazione principale va a favore del concessionario mentre quella accessoria va a favore del gestore, dunque è inapplicabile l’uniformità di trattamento IVA tra le due prestazioni prevista dalla norma (art. 12 del DPR n.633/1972)”. lp/AGIMEG