Bando 2000: Stanleybet, “soddisfatti per sentenza Consiglio di Stato, davanti a CGE emergeranno incoerenze sistema italiano”

“Esprimo grande soddisfazione per la posizione assunta dal Consiglio di Stato ed attendo con fiducia la sentenza della Corte di Giustizia. Le contraddizioni e le ipocrisie del sistema italiano sono destinate ad emergere ancora una volta”. Lo afferma in una nota John Whittaker, Coo del gruppo Stanleyl aggiungendo che “non è giusto che Stanleybet continui a subire abusi e discriminazione per anni e che nessuno mai paghi per questo. Voglio quindi proporre al board di Stanley l’inizio di una nuova stagione in cui i funzionari pubblici responsabili diretti delle discriminazioni subite, vengano chiamati immediatamente al risarcimento del danno, con azione legale da proporre presso i tribunali civili italiani”. La società sottolinea che a” seguito della sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 20 agosto 2013, relativa all’impugnazione della nuova gara del 2012 per l’assegnazione delle nuove concessioni delle scommesse in rete fisica, Stanley tornerà per la sesta volta dinanzi alla Corte di Giustizia per evidenziare le gravi incoerenze, asimmetrie e discriminazioni esistenti nel sistema-Italia. Le nuove gare del 2012 non hanno rimediato affatto alle trascorse ripetute violazioni di cui Stanleybet nel corso degli anni è stata vittima, anzi hanno reiterato clausole escludenti, discriminazioni e misure interne incompatibili. Dopo le sentenze Gambelli, Placanica, Commissione c. Italia e Costa-Cifone (nel caso Biasci, Stanleybet è intervenuta a fianco del Governo Italiano) anche in questa nuova occasione solleciterà la Corte di Giustizia all’affermazione di chiari principi che consentano al giudice nazionale di applicare correttamente il diritto dell’Unione, disapplicando le norme interne incompatibili, vecchie e nuove”. Stanleybet ricorda che  “aveva chiesto al TAR Lazio, circa un anno fa, l’annullamento del bando e degli atti inerenti la procedura di selezione indetta da AAMS ai fini dell’affidamento in concessione di 2.000 diritti per l’esercizio congiunto dei giochi pubblici ai sensi dell’art. 10, comma 9-octies, del DL 16/12, attraverso l’attivazione di reti fisiche di negozi di gioco. In particolare, a giudizio della Stanley, la nuova gara non aveva rimediato alle discriminazioni e alle disparità di trattamento contenute nei precedenti Bandi di gara CONI del 1999 e Bersani del 2006, principalmente a motivo della durata di soli tre anni e mezzo delle nuove concessioni, che in nessun caso avrebbe posto i nuovi entranti in pari posizione competitiva con i titolari delle precedenti, i quali, per tale ragione, a differenza dei nuovi assegnatari, godevano di ammortamenti già compiuti e di avviamento già consolidato. Da parte sua, il TAR Lazio, con una sentenza di circa 80 pagine, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, unicamente in considerazione del fatto che Stanleybet aveva ritenuto di non partecipare alla procedura di gara, così autoescludendo – a dire del TAR – il proprio titolo a contestarla. Ancor prima che nel merito, era stato in tal modo a Stanleybet negato il “diritto al giudice”. Con ricorso in appello al Consiglio di Stato, giudice nazionale di ultima istanza, la Stanley aveva chiesto la riforma della sentenza impugnata, aveva reiterato la sollecitazione di tre questioni di merito di interpretazione pregiudiziale già proposte al TAR Lazio (e da questo ignorate) ed aveva sollecitato la proposizione di altri due quesiti di carattere processuale intesi a sentir chiarire la posizione di un’impresa che intenda partecipare ad una gara, ma che, trovando un invalicabile sbarramento proprio nelle clausole del  bando che impediscono la sua partecipazione, non vi abbia partecipato. Con la sentenza pubblicata il 20 agosto 2013 il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto di Stanleybet sotto due rilevanti profili. In primo luogo, è stata affermata la sussistenza dell’interesse e della legittimazione di Stanleybet ad impugnare gli atti di gara pur non avendovi partecipato. Sotto altro riguardo, il Consiglio di Stato si è conformato al dovere di rinvio dei giudici nazionali di ultimo grado ai sensi dell’art. 267 ult. comma TFUE ed ha conseguentemente proposto ai Giudici del Lussemburgo due nuovi, rilevanti quesiti di merito. Il primo verte sulla compatibilità con le libertà fondamentali di stabilimento e prestazione dei servizi consacrate nel diritto dell’Unione, di un modello nazionale che, nell’indire una gara di assegnazione di nuove concessioni con il dichiarato obiettivo di rimediare a precedenti violazioni del diritto dell’Unione già accertate da una precedente sentenza della Corte, e consistenti in ostacoli all’accesso al mercato e disparità di trattamento a vantaggio dei concessionari nazionali, abbia, invece, introdotto nuove discriminazioni a carico dei nuovi entranti e nuovi vantaggi a beneficio degli incumbent (minore durata delle nuove concessioni rispetto alle precedenti rimaste intatte). Il secondo quesito riguarda invece la compatibilità col diritto dell’Unione dell’impianto di gara e della idoneità a giustificarlo nell’intento legislativo di allineare la durata di tutte le concessioni esistenti a fini di miglior funzionamento del settore (considerazioni, queste ultime, di natura economica, che per costante giurisprudenza della Corte non valgono a limitare l’esercizio delle libertà fondamentali). Stanley – conclude la nota – serenamente ritiene che la risposta della Corte di Giustizia ad entrambi i quesiti non potrà che essere negativa e, ancora una volta, le norme e le misure nazionali verranno censurate dalla Corte di Giustizia”. rg/AGIMEG