“Ad un primo esame, il ricorso non appare supportato dal fumus boni iuris, perché la Difesa erariale con la memoria depositata in data 28 novembre 2014 ha chiarito che la ragione ostativa al rilascio della richiesta autorizzazione è costituita dal fatto che la società ricorrente allo stato si avvale di una rete di CTD operante sul territorio nazionale (incompatibile con la disciplina posta dalle convenzioni di concessione in essere) e, quindi, l’istanza potrebbe essere accolta solo in caso di preventiva dismissione di tale rete”. Con questa motivazione la Seconda Sezione del Tar Lazio ha respinto con ordinanza la richiesta avanzata da Uniq Group Ltd di sospendere il provvedimento con cui i Monopoli hanno negato l’autorizzazione a acquisire la cessione n. 4079 detenuta dalla Mondial Bowling Ciampino Srl . rg/AGIMEG