Il Tar Lecce ha respinto la richiesta di sospensiva di una sala scommesse – non in regola con il rispetto delle norme sulle distanze – cui il comune di Gallipoli aveva imposto la cessazione dell’attività. La sala aveva ottenuto una prima licenza di pubblica sicurezza nel 2009, e poi una seconda nel 2016. Il Tra nell’ordinanza ha sottolineato che la la prima autorizzazione “non è più esistente (dal 2016), quindi la durata di cinque anni della stessa, decorrenti dall’entrata in vigore della menzionata Legge Regionale, non è sostenibile”. La seconda invece “è stata rilasciata (…) in data 15/09/2016, quindi dopo l’entrata in vigore della Legge Regionale”. lp/AGIMEG