Il Tar Lazio ha emanato una decina di ordinanze tutte identiche, con le quali ribadisce “la propria incompetenza a decidere su controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”, quando è “competente” un altro Tribunale Amministrativo Regionale. Il Tar del Lazio ha infatti ricordato in tutti i provvedimenti emessi che “la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 135, comma 1, lettera q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”. I giudici della Prima Sezione Ter, hanno quindi rinviato alla competenza del TAR Sicilia (Sezione di Catania), del Tar Calabria (Sezioni di Catanzaro e Reggio Calabria), e del Tar Campania le controversie sul diniego della licenza di pubblica sicurezza, ex art. 88 TULPS. im/AGIMEG