“Stanley non si sorprende che i tribunali di primo grado, che sono tribunali locali, non se la sentano di confermare un quadro accusatorio contro funzionari locali. Ne è prova che alcune di queste sentenze di primo grado, in passato, nella motivazione facevano trasparire l’imbarazzo del giudice il quale, evidentemente, aveva difficoltà a procedere nella direzione auspicata dalla Stanley”.
Queste le dichiarazioni rilasciate ad Agimeg dall’Ufficio legale di Stanleybet a commento della sentenza che il Tribunale di Torino ha emesso due giorni fa giustificando gli ispettori dell’Agenzia dogane e monopoli che avevano contestato a un Ctd (Centro trasmissione dati) il mancato versamento dell’Imposta unica sulle scommesse .
Secondo i legali dell’operatore anglo-maltese “la richiesta dell’Imposta unica da parte delle autorità italiane non è legittima poiché la Stanley già riconosce le imposte dovute al fisco maltese, nella cui giurisdizione è stata autorizzata a seguito del rifiuto dello Stato italiano, in violazione del diritto dell’Ue, di garantire anche alla Stanley l’accesso al sistema concessorio (vedi sentenza Placanica/Costa-Cifone). Quindi, poiché la società paga già l’imposta dovuta alle autorità che l’hanno autorizzata, quelle maltesi, è chiaro che quella italiana è in realtà una sanzione mascherata da tassa”.
I legali di Stanley hanno anticipato ad Agimeg l’intenzione di proporre appello a questa sentenza, come è già stato fatto per sentenze analoghe.
“Siamo certi che quando saremo di fronte alle Corti superiori il clima sarà ben diverso: una minore prossimità delle Alte corti può garantire una disamina più serena dell’annosa vicenda”.
E concludono: “È chiaro che si tratta di materia che, comunque vada, si risolverà di fronte alla Suprema Corte di Cassazione. Senza escludere, comunque, l’eventualità di un rinvio alla Corte di giustizia europea”. gpm/AGIMEG