Un Ctd sanato può legittimamente operare “dal momento in cui ha aderito alla sanatoria fiscale e almeno fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse”. Lo ha affermato la Terza Sezione Penale Cassazione decidendo sul caso di un centro di Napoli collegato a Sks365 che era stato sottoposto a sequestro nel 2013. La Suprema Corte precisa che il centro può operare “indipendentemente dalla sussistenza o meno del fumus commissi delicti relativamente alle condotte poste in essere fino a quella data”, in sostanza indipendentemente dal fatto che le condotte tenute in precedenza rappresentino reato o meno. rg/AGIMEG