La Commissione Tributaria Provinciale di Parma, in accoglimento della richiesta della difesa di Stanley e di un CTD ad essa affiliato, rappresentati in giudizio dagli avvocati Daniela Agnello e Vittoria Varzi, ha disposto il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sollevando gravi e ben motivati dubbi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della norma italiana che introduce la betting tax per i CTD. La vicenda – si legge in una nota di Stanleybet – è nota e può così riassumersi: nel 2000 viene bandita in Italia la prima gara per le scommesse sportive. Stanley, primario gruppo inglese quotato alla borsa di Londra, si propone di entrare nel mercato italiano. Ciò viene ostacolato da clausole escludenti contrarie al diritto dell’Unione, poste a protezione degli operatori dominanti del settore. È questa la conclusione della Magistratura italiana, che negli ultimi 18 anni, in diverse migliaia di casi e in applicazione di ben 4 sentenze della Corte di Giustizia (casi Gambelli, Placanica, Costa-Cifone e Laezza), disapplica le norme di diritto interno per la contrarietà al diritto dell’Unione di tutte le gare bandite dallo Stato italiano (gara del 2000, gara Bersani, gara Monti), e per l’effetto dissequestra e assolve sistematicamente i CTD Stanley. Di fronte all’impossibilità di fermare l’entrata nel mercato italiano di Stanley, viene realizzata una nuova discriminazione, questa volta attraverso lo strumento fiscale. La legge di stabilità del 2011, infatti, introduce l’obbligo per i CTD di pagare l’imposta unica, dichiarando nelle premesse di essere diretta ad equiparare il gioco lecito al gioco illecito. Sennonché, tenuto conto che i CTD Stanley sono sistematicamente assolti dalla Magistratura e la loro attività viene considerata pienamente lecita, risulta palese la nuova e ulteriore discriminazione che viene perpetrata nei loro confronti rispetto agli agenti di Snai, Eurobet, Sisal, etc., che non sono sottoposti al medesimo tributo. È vero che i concessionari pagano direttamente l’imposta sulle scommesse, ma lo stesso fa Stanley che paga l’imposta in favore del Paese (Malta) che l’ha autorizzata, non certo in favore di quello che le ha sistematicamente impedito l’accesso. Da qui l’ovvia conclusione, fatta propria dal giudice tributario di Parma: l’imposta unica per i CTD non è una tassa ma una sanzione dissimulata, diretta a scoraggiarne l’attività. Ne consegue chiaramente che la discriminazione contro Stanley continua attraverso la via fiscale.
È necessario ora attendere il vaglio della Giustizia Europea, ricordando che la Corte Costituzionale ha già dichiarato l’incostituzionalità della norma, per quanto riguarda la sua retroattività a periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge. Per i periodi successivi, appunto, la parola ora è al Giudice europeo.
«Siamo fiduciosi che la materia possa essere risolta prima del giudizio della suprema Corte Europea, che richiederà almeno 1 anno». È questa la posizione di John Whittaker, Chairman di Stanley, raggiunto al telefono nel suo ufficio di Liverpool, che prosegue svelando che «A questo fine, ho avviato fin dallo scorso mese di luglio 2018, informandone il Ministero dell’Economia, un colloquio costruttivo con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che per ora ha assunto solo la forma di uno scambio epistolare. Proprio ieri ci è pervenuta una prima risposta ‘tecnica’ di ADM, su cui non posso entrare nel merito, ma le cui preoccupazioni penso possano essere superate se c’è buona volontà per la ricerca di una soluzione da entrambe le parti».
Sulla stessa linea Giovanni Garrisi, CEO di Stanley, intervistato questa mattina nell’avveniristico stand della compagnia al SIGMA, la più importante esibizione annuale dell’industria a Malta. «Sono rispettoso e orgoglioso per essere ancora una volta al cospetto dei giudici dell’Alta Corte europea, ma anche preoccupato». Perché preoccupato? È stata la ovvia domanda dell’intervistatore maltese. «Questa è una vicenda che dura da 18 anni. Anche se la Corte di Giustizia dovesse esprimere un giudizio a favore di Stanley mi chiedo che cosa succederebbe dopo. Ci troveremmo comunque a dover rispondere in futuro, sia noi che i funzionari ADM, per tutto il tempo e le risorse sprecate e per non essere stati capaci di evitare tutti i pregiudizi e i danni che questa contrapposizione ha arrecato e sta arrecando a tante persone e alle loro famiglie, nessuno escluso. Lo scontro va raffreddato. So che John Whittaker e ADM, sotto l’attento occhio del Ministero dell’Economia, hanno cominciato a parlarsi. Auspico che la saggezza prevalga e che gli attuali problemi possano essere risolti anche prima del giudizio della Corte. Faccio appello a Snai, Sisal e Lottomatica, che sono i Concessionari storici, a collaborare con noi e ADM per favorire questo processo di integrazione, nel migliore interesse di tutti nel settore». lp/AGIMEG