Giochi, Tar Veneto difende orari di Cassola. “Diffusione ludopatie è fatto notorio, non servono dati sul numero giocatori a rischio”

Il Tar Veneto ha respinto un ricorso contro l’ordinanza che limita gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco (possono rimanere accese  dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22) adottata dal Comune di Cassola, Vicenza. A impugnare l’ordinanza sindacale è stata una sala vlt, sostenendo che l’Amministrazione Comunale non avesse svolto approfondite indagini sulla diffusione delle ludopatie nell’area. IL Tar però – citando le sentenze di Corte Costituzionale del 2014 e Consiglio di Stato del 2015 – ricorda in primo luogo che “La competenza del Sindaco ad emanare le ordinanze de quibus è pacifica in giurisprudenza e non necessita di particolari glosse”. E sulla necessità di svolgere un’istruttoria sulla diffusione delle ludopatie, da un lato ricorda dati forniti dalla ULSS di Bassano del Grappa che “evidenziano che la crescita del fenomeno della ludopatia ha riguardato anche l’ambito territoriale considerato, risultando dagli atti che il numero di giocatori patologici stimati nel territorio bassanese è di circa 1400 persone”. Dall’altro che “Nell’attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale” e cita oltre che il decreto Balduzzi anche la Raccomandazione UE del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d’azzardo on line. Inoltre, sottolinea infine che  “l’ordinanza sindacale ha finalità preventive, mira cioè a prevenire o contenere il diffondersi del GAP”, ” del resto l’insidiosità del fenomeno del gioco compulsivo si annida proprio nel fatto che i soggetti ludopatici tendono a sottovalutare la propria patologia” rg/AGIMEG