Cassazione: il titolare del bar deve vigilare sul corretto funzionamento delle slot. C’è buona fede solo se ha effettuato tutti i controlli

L’esercente che istalla una slot nel proprio locale deve “controllare la regolarità degli apparecchi di gioco ed accertare l’eventuale mancanza del loro collegamento alla rete tramite il punto di accesso internet\intranet situato nel proprio locale commerciale”. Lo ribadisce la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione – citando un precedente di inizio novembre – che dà ragione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella controversia con il titolare di un bar della provincia di Arezzo, sanzionato perché nel locale che gestiva era stata trovata una slot scollegata dalla rete di controllo. L’uomo aveva provato a far leva sulla propria buona fede, del resto gli stessi ispettori ADM avevano accertato l’assenza del collegamento ” solo attraverso una diretta comunicazione con l’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato”. La Cassazione ricorda che in base la normativa di settore “prevede sia in capo al concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito, sia in capo ai gestori ed agli stessi esercenti, gli adempimenti connessi al funzionamento degli apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco (quali l’attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica), legittimando la punizione di tutti coloro che consentono o comunque non impediscono l’uso delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative”. Perché l’esercente possa eccepire la buona fede “occorre accertare che dall’autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso quanto alle verifiche attestanti l’avvenuta attivazione del collegamento dei dispositivi del singolo apparecchio di gioco alla rete telematica, ovvero l’eventuale distacco successivo di detto collegamento avvenuto per fatto proprio del concessionario ed in modo del tutto ignoto all’esercente”. lp/AGIMEG