Bando Superenalotto, ADM pubblica la seconda serie di risposte ai quesiti di gara: “Soglia minima di 30.000 punti di vendita, un numero superiore non è oggetto di valutazione”


Pubblicata sul sito dei Monopoli di Stato la seconda serie di risposte ai quesiti sul bando di gara del Superenalotto: la base d’asta è di 100 milioni di euro e la concessione avrà una durata di 9 anni. Il Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione scade il 5 marzo 2019, mentre l’apertura delle offerte avrà luogo il 27 marzo 2019.
Adm conferma che (per quanto riguarda il Capitolato d’Oneri – Allegato C Istruzioni per la redazione del progetto organizzativo e gestionale al paragrafo 2.1 rubricato “Struttura organizzativa”) l’indicazione del numero minimo di 30.000 punti di vendita, ha mero valore di soglia minima dei punti costituenti la rete distributiva fisica e che la proposizione di un numero superiore di punti di vendita, quale numero ottimale individuato dal candidato, non è oggetto di alcuna valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Per quanto riguarda il valore complessivo del piano d’investimento si richiede che il paragrafo 2.4 dell’Allegato D del capitolato d’oneri rubricato “Tempi di attuazione della spesa nel piano di investimento prevede quanto segue: “Indipendentemente dal valore complessivo dichiarato nel paragrafo 2.1 del presente allegato purchè al di sopra della soglia minima definita, il candidato dovrà
indicare la ripartizione della spesa nei tre anni, indicando il valore in % nei vari anni secondo la tabella sotto riportata” . Nel merito si chiede di confermare che l’importo della soglia minima del valore
complessivo del piano di investimento non possa essere inferiore a 40 milioni di euro, diversamente da quanto indicato nel citato paragrafo 2.4 ove si prevede una soglia minima superiore a 40 milioni di euro – “purchè al di sopra della soglia minima definita”. Altresì si chiede conferma che l’offerta di un importo superiore a 40 milioni di euro non sia oggetto, ai sensi della documentazione di gara, di alcuna valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla procedura di selezione, in quanto il candidato verrà valutato sulla percentuale del valore del piano di investimento speso per ciascuno dei primi tre anni, a prescindere dall’importo assoluto dello stesso, fermo restando la citata soglia minima di 40 milioni di euro.
ADM specifica che il valore complessivo del piano d’investimento dovrà avere un importo superiore alla soglia minima definita di 40 mln di euro ma tale importo non è oggetto di alcuna valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. lp/AGIMEG