Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha respinto l’appello contro la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, sezione II, che ha revocato la concessione del gioco del lotto. Per il CdS “ritenuto che le argomentazioni sviluppate dalla parte privata nell’appello cautelare non paiono sufficienti a superare i motivi per cui l’ordinanza di primo grado – sia pure nei limiti della sommaria cognizione, propria della tutela cautelare – ha ritenuto fondate le ragioni dell’Amministrazione resistente, con particolare riguardo al rapporto fra la determinazione dirigenziale impugnata e il precedente provvedimento di revoca della concessione del gioco del lotto; l’appello cautelare si mostra perciò infondato e va respinto” e per questi motivi il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge l’appello. lp/AGIMEG