Ancora un caso di mancata convalida di sequestro attuato ai danni di CED Goldbet. La Procura della Repubblica di Siracusa non convalida un sequestro probatorio effettuato dalle Fiamme Gialle in territorio siracusano, ordinando il dissequestro con provvedimento dell’11 marzo 2014.
Netto quanto riportato in decreto: “Rilevato come, alla luce della giurisprudenza versata in atti dal difensore dell’indagato, possa considerarsi consolidato l’orientamento giurisprudenziale (vedi Cass.Sez.III n.12630/13) circa l’esclusione di illiceità della condotta di raccolta abusiva di scommesse operata presso la società Goldbet Sporwetten da operatori nazionali: ciò attraverso la necessaria disapplicazione dell’art.4, comma 4 bis ed 88 tulps per il suo contrasto con gli artt.43 e 49 della Trattato istitutivo della Comunità Europea, rilevato di poter condividere il suddetto orientamento, PTM dispone il dissequestro e la restituzione..”.
Il decreto si allinea ad una serie notevole di nuovi successi conseguiti dall’operatore austriaco.
Il Tribunale di Enna, inoltre, con Sentenza del 13 febbraio 2014, assolve ai sensi dell’art.129 cpp, quindi in via immediata, il titolare di CED Goldbet sulla base di principi analoghi.
Anche in tal caso, la difesa ha chiestp la disapplicazione della norma penale in considerazione della doppia discriminazione subita da Goldbet e dal proprio soggetto preposto, con riferimento all’applicazione dell’art.23 terzo comma dello schema di convenzione del Bando Bersani e del conseguente diniego a richiesta di licenza 88 tulps nei confronti del medesimo titolare del CED.
Il Tribunale di Enna, all’esito di una accurata ricostruzione della vicenda Goldbet, ha provveduto in conformità alle istanze dei difensori. cz/AGIMEG