Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso presentato da un titolare di una sala contenente Vlt contro il Comune di Biella per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza comunale dello scorso 20 luglio, che limita gli orari di esercizio degli apparecchi dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 23. Il Collegio ha ritenuto che i motivi di censura non siano “idonei a superare le ragioni poste a base dell’ordinanza impugnata (…). Si deve infatti rilevare che l’attività di raccolta danaro attraverso apparecchi VLT integra una particolare modalità di gioco, di guisa che i locali in cui tale attività viene esercitata sono, ai fini della applicazione delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Biella, effettivamente assimilabili ad una sala gioco; inoltre va precisato che non è apprezzabile, nella fattispecie, alcun legittimo affidamento del ricorrente in ordine alla conformità urbanistica della attività oggetto della ordinanza impugnata, atteso che sul punto il Comune di Biella non è mai stato chiamato ad esprimersi e non si è ami espresso”. lp/AGIMEG