Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da una sala giochi nel Comune di Brunico contro la Provincia autonoma di Bolzano per l’annullamento della decadenza dell’autorizzazione alla gestione dell’attività ed il diniego del rinnovo dell’autorizzazione perché situata in un raggio di 300 metri da luoghi sensibili, in particolare da una chiesa e da un’associazione. I giudici hanno inoltre disposto l’estromissione dal giudizio del Codacons, che si era presentato ad opponendum, ritenendo inammissibile per tarditività l’atto depositato dall’associazione. Secondo il Consiglio di Stato, il ricorso merita accoglimento in quanto il primo motivo di appello deduce “l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui dà per scontata l’ubicazione della sala da gioco in un raggio di 300 m da luoghi c.d. sensibili (…) sussumendovi erroneamente la chiesa e la casa delle associazioni”. Il regolamento della provincia prevede infatti che l’autorizzazione per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale” e non quindi a luoghi di culto o strutture che siano genericamente sede delle associazioni del paese. Il Consiglio di Stato ha quindi disposto l’estromissione dal giudizio del Codacons, accolto l’appello e accolto il ricorso. cdn/AGIMEG