Austria, CGE: normativa nazionale può prevedere sanzioni per violazione di monopolio nel settore del gioco d’azzardo

“L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che nei procedimenti relativi all’irrogazione di sanzioni per violazione di un monopolio nel settore del gioco d’azzardo, il giudice nazionale, investito del sindacato sulla legittimità di una sanzione irrogata per una violazione siffatta, deve valutare specificamente la conformità all’articolo 56 TFUE delle sanzioni previste dalla normativa applicabile, tenuto conto delle modalità concrete della loro determinazione”.

E’ quanto stabilisce, come si legge nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, una sentenza della Corte di giustizia Ue (Seconda Sezione) in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa austriaca) sul Rinvio pregiudiziale in materia di Libera prestazione dei servizi connessi al giochi d’azzardo, relativamente al divieto di messa a disposizione di giochi con promessa di vincite patrimoniali.

“L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che, per la messa a disposizione, in qualità di operatore, di giochi con promessa di vincite patrimoniali vietati, preveda imperativamente quanto segue: la comminazione di una sanzione pecuniaria minima per ciascun apparecchio automatico per il gioco d’azzardo non autorizzato, senza un limite massimo per l’importo complessivo delle sanzioni pecuniarie inflitte, purché l’importo complessivo delle sanzioni pecuniarie inflitte non sia sproporzionato rispetto al vantaggio economico ricavabile dalle infrazioni sanzionate”.

“La comminazione di una pena detentiva sostitutiva per ciascun apparecchio automatico per il gioco d’azzardo non autorizzato, senza un limite massimo per la durata complessiva delle pene detentive sostitutive inflitte, purché la durata della pena detentiva sostitutiva effettivamente inflitta non sia eccessiva rispetto alla gravità delle infrazioni contestate, e un contributo alle spese del procedimento pari al 10% delle sanzioni pecuniarie irrogate, purché tale contributo non sia eccessivo rispetto al costo effettivo di un procedimento siffatto né violi il diritto di ricorso ad un giudice sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. cr/AGIMEG