Il titolare di un esercizio commerciale si è appellato al Tar della Liguria per chiedere l’annullamento del provvedimento delle Questura di Imperia con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio di licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse.
Il Tribunale ha ricordato che “considerato che i limiti di distanza dai luoghi sensibili di cui alla legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 sembrerebbero riguardare in generale il gioco lecito, e dunque anche i locali ove si effettui la mera raccolta delle scommesse sportive, pur senza la presenza di apparecchiature da intrattenimento slot o vlt”.
Infine, “considerato altresì come, nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase cautelare, appaia prevalente quello pubblico alla tutela della salute (art. 32 Cost.) dei soggetti più vulnerabili”. Quindi, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), rigetta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. ac/AGIMEG