Tar Puglia, “licenza per attività di raccolta scommesse non può essere rilasciata a bookmaker senza concessione”

“Il nostro sistema giuridico rimane improntato al c.d. doppio binario, costituito dalla necessità di ottenere, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero, sia la concessione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S.”. Con queste motivazioni il Tar Puglia ha respinto un ricorso di una sala scommesse di Foggia affiliata al bookmaker maltese Betsolution4U Limited privo di concessione, a cui la Questura aveva negato la licenza per l’attività di scommesse. Per i giudici “la licenza di cui all’art. 88 del testo unico non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che, in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge. Non sono meritevoli di accoglimento le censure dirette ad affermare l’incompatibilità dell’ art. 88 con gli artt. 43 e 49 del Trattato dell’Unione europea, e non vi è quindi necessità di disapplicare la disposizione nazionale”, in quanto “devono essere interpretati nel senso che la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio”. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso lo respinge. lp/AGIMEG