Scommesse, Consiglio di Stato: “Contratti bookmaker-gestori, ADM deve controllare preventivamente solo quelli prestampati”

I Monopoli devono controllare preventivamente i contratti stipulati tra provider delle scommesse e agenzie, solo quando questi siano conclusi attraverso moduli predefiniti; quando sono stati negoziati tra le parti, invece, Piazza Mastai può esercitare un controllo a posteriori che deriva dai normali poteri di vigilanza sulla concessione. Il Consiglio di Stato rimette ordine nella querelle tra Snaitech e il sindacato Agisco, accogliendo il ricorso della concessionaria.

Tutto nasce dalle trattative che compagnia e sindacato avevano portato avanti per i contratti con le agenzie indipendenti, per Agisco alcune clausole – in particolare quelle che facevano durare il contratto più della concessione, e quelle che limitavano il potere di recesso delle agenzie – erano illegittime. Il sindacato aveva quindi chiesto l’intervento dei Monopoli, e poi aveva intentato il ricorso al Tar Lazio: il giudice – a marzo 2017 – aveva quindi invitato Piazza Mastai a effettuare i controlli e a comunicarne l’esito alla sigla. I Monopoli peraltro – già qualche mese prima, nel settembre 2016 – aveano pubblicato una nota in cui, recependo un parere dell’Antitrust, invitavano tutti i concessionari “a non stipulare con i gestori dei negozi contratti la cui durata sia superiore a quelle delle concessioni”. La questione peraltro è finita anche di fronte al giudice civile, il Tribunale di Lucca, che con un’ordinanza del maggio 2017 aveva concluso che Snai non aveva abusato di una posizione dominante nelle trattative. Di conseguenza, il concessionario non aveva predisposto unilateralmente il contratto, ma lo aveva definito grazie alle negoziazioni con i sindacati.

E su questo aspetto di concentra adesso anche il Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada prima però premettono che “la materia del contendere sembrerebbe superata, almeno in parte” grazie alla nota che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva pubblicato nel settembre 2016. Quella appunto in cui invitava i con cessionari a non stipulare con le agenzie contratti più lunghi delle concessioni. Ma poi non rinunciano a intervenire sulla questione, e  concludono che in questo caso i Monopoli non dispongono di un potere di controllo preventivo: l’art. 15 della convenzione “prevede, infatti, che gli accordi di Snai con i singoli gestori possono essere stipulati o in base a contratti tipo predisposti dal concessionario e preventivamente approvati dall’Agenzia oppure mediante una negoziazione tra le parti”. Ma anche quando – come nel caso di specie – vi è una libera negoziazione delle parti, il controllo dei Monopoli “deve dunque ritenersi possibile, anche in forma ampia”. Si tratta però in questo caso di un controllo successivo, che deriva dall'”esercizio dei poteri generali di vigilanza assegnati alla stessa Agenzia, nonché sulla base della convenzione, in particolare degli artt. 21 (vigilanza e controlli), 22 (sanzioni) e 23 (revoca e decadenza)”. lp/AGIMEG