Giochi, Tar Toscana respinge ricorso contro distanziometro di Prato. “88 TULPS subordinato al rispetto delle distanze”

“Dalla documentazione depositata in giudizio emerge che, in base alle diverse misurazioni effettuate dalla Polizia municipale secondo il criterio del percorso pedonale più breve, la distanza tra il punto di vendita e la piscina comunale, individuata come luogo sensibile in base alla legge regionale, è risultata inferiore a quella minima (pari a metri cinquecento) prevista dalla legge”. E’ una delle motivazioni con cui il Tar Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da una sala giochi di Prato contro l’ordine di chiusura dell’attività inviato dal Comune. IL Collegio ha anche sottolineato che la sala non far lava sul fatto che aveva già ottenuto l’88 Tulps: nella stessa licenza della Questura infatti è contenuta la dicitura: “deve intendersi rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza, fatte salve le limitazioni imposte da norme di legge Statale, Regionale o da Regolamento Comunale e, in particolare, quelle inerenti la nuova collocazione di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro dai luoghi sensibili, ai sensi della Legge regionale Toscana n. 57 del 18 ottobre 2013, così come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 66 del 17 dicembre 2014” rg/AGIMEG