Giochi, Tar Toscana accoglie ricorso sala giochi contro Comune Quarrata (PT): “Presenza di minori non può ostare all’apertura di una sala giochi”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha annullato la deliberazione della Giunta Comunale di Quarrata (Pistoia) avente ad oggetto “Progetto unitario per cambio di destinazione d’uso da commerciale” in sala giochi. Il Tar ha inizialmente evidenziato come “la Giunta all’unanimità ha ritenuto che la realizzazione di una sala giochi con le caratteristiche di cui al progetto nell’area commerciale in località S. Antonio abbia un impatto sociale altamente pregiudizievole…” e che quanto indicato nell’integrazione 8 settembre 2016 dalla società proponente non è stato ritenuto idoneo “a superare le criticità individuate nella delibera di giunta…. In merito, poi, alla proposta schermatura del locale, si ritiene che non sia una misura atta ad impedire l’attrazione per i passanti, bensì pensiamo che contribuisca ad incentivare il gioco, impedendo al giocatore di avere riferimenti temporali dati dalla luce solare”. Il Tar sottolinea tuttavia che “nel caso di specie il Comune aveva il compito di verificare la fattibilità del progetto unitario proposto dal ricorrente, al fine dell’apertura di una sala giochi nel proprio fabbricato. Se pure la zona è interessata da manifestazioni con apertura degli esercizi anche nelle giornate festive, non si comprende tuttavia come la circostanza possa ostare all’apertura della sala giochi. E’ agevole presumere che essendo presenti spesso in zona, come indicato nella motivazione della delibera giuntale impugnata, “famiglie con minori” su questi ultimi vigilino i genitori affinché non si appropinquino alla (futura) sala giochi alla quale, peraltro, sarà loro inibito l’ingresso. Non hanno pregio – continuano i giudici – le affermazioni difensive circa la mancata indicazione delle modalità con cui sarebbe impedito l’ingresso dei minori nella sala giochi poiché, per fatto notorio, il riconoscimento della minore età avviene mediante richiesta dell’esibizione del documento di identità e il successivo allontanamento dell’interessato laddove sia minorenne, o rifiuti dimostrare il documento. Non è poi contestato che l’area residenziale confini con una zona nella quale una sala giochi potrebbe essere realizzata mediante intervento edilizio diretto rendendo quindi inutile l’inibizione all’apertura di altra sala giochi nella zona oggetto della presente controversia e colorando dunque di illogicità la scelta effettuata dall’Amministrazione nel caso di specie. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto, con annullamento della deliberazione di Giunta”. lp/AGIMEG