Giochi, Consiglio di Stato respinge ricorso contro distanziometro: “Attività di gestione scommesse parificata a quella delle sale”

“Ai fini della tutela della salute, l’attività di gestione delle scommesse lecite è parificata alle sale da gioco”. Con questa motivazione la quinta sezione del Consiglio di Stato respinge il ricorso di un esercente, diffidato dall’esercitare l’attività di raccolta scommesse per aver violato la distanza minima di 500 metri della sala dai luoghi sensibili. L’esercente chiede che il regolamento comunale in tema di distanze sia disapplicato, “perché contrario all’art. 20, comma 3, della legge regionale del Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015), a tenore del quale – si sostiene – il potere conferito alle amministrazioni comunali di individuare distanze minime da luoghi sensibili si riferisce alle sale pubbliche da gioco, per cui la diffida impugnata, fondata su una norma secondaria che ha esteso l’ambito di applicazione delle distanze minime anche ai centri di raccolta delle scommesse ex art. 88 del medesimo testo unico, sarebbe illegittima sotto questo profilo”. Ma nella sentenza i giudici precisano che “il primo comma della disposizione di legge ora richiamata prevede che la Regione Veneto «promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d’azzardo patologico» e demanda allo stesso ente di adottare le iniziative descritte nel successo comma 2”. Non solo, nella finalità di complessiva azione per il contrasto del gioco d’azzardo patologico si colloca “il successivo comma 3, il quale costituisce la base fondate del potere regolamentare che nel presente appello si assume affetto da illegittimità. Si prevede a tali fine che i Comuni regolamentino le distanze minime da luoghi sensibili (istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi e «altri luoghi sensibili»), il rispetto delle quali è condizione per «autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo». L’intervento normativo regionale in esame è chiaramente riconducibile all’azione di contrasto alle patologie legate al gioco d’azzardo patologico (GAP), di cui si fa espressa menzione nel citato primo comma dell’art. 20, e dunque si colloca nell’ambito della legislazione nazionale di cornice in materia”. dar/AGIMEG