In Piemonte arriva una nuova Ordinanza, emanata dal presidente della Regione Alberto Cirio, volta a fronteggiare l’emergenza Coronavirus sul territorio. L’Ordinanza numero 39 del 6 aprile sostituisce integralmente la numero 36 del 3 aprile scorso e stabilisce che, con decorrenza immediata fino a lunedì 13 aprile. Il provvedimento ribadisce lo stop per le slot machine, i monitor e i televisori per impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali. Rimangono aperti i tabaccai. Nello specifico tra le misure contenute nell’ordinanza: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, e di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza; sono vietati gli assembramenti di più di due persone in luogo pubblico, dove deve comunque essere garantita la distanza di un metro; è assolutamente vietata la mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; dall’8 aprile il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali è obbligato ad utilizzare mascherine e guanti monouso; è possibile il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio all’interno di attività di vendita di generi alimentari o altre attività commerciali non soggette a chiusura, mentre per quelle chiuse il commercio dei suddetti articoli può essere effettuato via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono; sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità negli esercizi commerciali di vicinato, nella media e grande distribuzione e nei centri commerciali; sono confermate le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale; l’accesso alle attività commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l’accompagnamento di altra persona; gli esercenti devono bloccare le slot machine, i monitor e i televisori per impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali; rimangono aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai, garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersoale di un metro; sono sospese e attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri e elle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade limitatamente alla vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; sono sospese gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché all’interno degli impianti sportivi le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti; sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, le palestre, le piscine, i centri sportivi, natatori, benessere, termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA), culturali, centri sociali e centri ricreativi. Ecco il testo dell’ordinanza. cdn/AGIMEG