Goldbet “Suprema Corte di Cassazione estende a Goldbet la Costa/Cifone confermando quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea”
Rese note le motivazioni della Sentenza “Antelli”: la Corte di Cassazione – si legge in una nota di Goldbet – nel rispetto di quanto espresso dalla Corte di Giustizia Europea con l’Ordinanza “Zungri” del 16 febbraio 2012, riconosce la discriminazione subìta da GoldBet ed estende espressamente al Book austriaco i principi affermati nella Sentenza “Costa/Cifone”, ponendo fine ad una vicenda alimentata più dai competitor o pseudo tali che dai tribunali stessi.
Recita la Sentenza: “ con l’ordinanza del 16.2.2012, la Corte ha testualmente affermato che, riguardando persone che agivano per conto di una società affiliata alla Stanley, quel procedimento si inseriva in un contesto, di fatto e di diritto, identico a quello su cui si era pronunciata quella stessa Corte nella causa Costa/Cifone. Tuttavia il discorso doveva essere esteso anche alla ricorrente Zungri che aveva operato per conto della società austriaca GoldBet Sportwetten GmbH perchè, al pari della società di diritto inglese Stanley, anche la GoldBet non aveva partecipato alle gare indette nel 2006 dall’AAMS”.
Tale vicenda processuale è impreziosita dal fatto che sia Snai che Stanley hanno potuto ampiamente offrire alla Corte di Cassazione la propria valutazione della fattispecie, argomentando le rispettive tesi che però sono state evidentemente disattese.
“Il risultato non mi sorprende – commenta soddisfatto l’avvocato Marco Ripamonti – perché la stessa Suprema Corte, in pronunce successive alla Sentenza Cifone, aveva già affermato la non applicabilità tout cort della Sentenza CE a tutti gli operatori esteri in ambito UE, bensì soltanto ai soggetti effettivamente discriminati dalla Gara Bersani. Da ciò, però, l’inevitabile applicazione dei principi stessi proprio a GoldBet, in piena linea con il dettato della Corte CE sul caso Zungri ed avendo offerto la società austriaca ampia prova della discriminazione concretamente e direttamente subìta.”
Cifone (ACOGI), Sentenza Antelli evidenzia un vuoto normativo italiano
La sentenza Antelli della Cassazione consolida “la legale operatività di tutti coloro che svolgono attività di intermediazione nella raccolta di scommesse sportive per conto di un allibratore estero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o autorizzazioni richieste”. E’ quanto commenta il presidente di ACOGI Ugo Cifone a proposito delle motivazioni pubblicate nei giorni dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione. Cifone pone poi l’accento sul passaggio della pronuncia che estende a tutti gli operatori esclusi illegittimamente dalle gare per l’assegnazione delle concessioni i principi enunciati nella sentenza Costa-Cifone della Corte di Giustizia: “in osservanza dei principi enunciati dalla Corte europea” si legge nelle motivazioni, “non integra il reato di cui all’art. 4 L. 401/89 la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE”. E quindi commenta: “Ancora una volta la Suprema Corte evidenzia un grande e problematico vuoto normativo italiano sotto il profilo della chiarezza, trasparenza e non discriminazione da parte della disciplina nazionale. Il principio di parità di trattamento nonché delle libertà garantite dagli artt. 43 e 49 del Trattato devono essere rispettati e l’Ordinamento Italiano ha l’obbligo di adeguarsi a tali disposizioni superiori nell’interesse generale di tutti i cittadini che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell’attività di intermediazione nella raccolta di scommesse”. Infine Cifone ricorda che questa sentenza arriva dopo anni di battaglie per vedere riconosciuto l’operato dei CED, e ringrazia per il sostegno “i tantissimi associati ACOGI che hanno riposto sempre tanta fiducia nella mia persona ancor prima che nella mia professionalità”, e l’avvocato Marco Ripamonti, “per l’ottimo lavoro sempre svolto”. rg/AGIMEG
Cassazione, le motivazioni della sentenza Antelli
Pubblichiamo di seguito le motivazioni della sentenza Antelli con cui la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esteso al bookmaker GoldBet i principi della Costa-Cifone della Corte di Giustizia Europea