Per il reato di esercizio del gioco d’azzardo “è sufficiente organizzare tecnicamente il gioco di azzardo, dirigerlo ed amministrarlo, predisponendo i mezzi e le cose, senza che sia necessaria l’effettiva e diretta partecipazione al gioco”. Lo afferma la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione affrontando il caso del titolare di un esercizio che aveva istallato un totem, ovvero un apparecchio – privo di contrassegni dei Monopoli – ce consentiva di accedere a piattaforme di gioco estere. La Corte ha riconosciuto che nel caso in question e era intervenuta la prescrizione, tuttavia ha precisa che integra il reato di esercizio di gioco d’azzardo “anche il solo agevolare il gioco, d azzardo, ovvero renderlo possibile o facilitarlo in qualsiasi modo, anche con una condotta meramente omissiva”. Del resto, l’imputato “era l’affittuario del locale dove era installato il macchinario e aveva agevolato la sua installazione, oltre ad essere il detentore delle smart card rilasciate” a uno degli avventori, “colto nell’immediatezza dell’attività di gioco”. lp/AGIMEG