“Il decreto-legge in esame (A.C. 2402 ) reca misure urgenti dirette a fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da coronavirus (COVID-19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità”. E’ quanto sottolineato nella documentazione per l’attività consultiva della I Commissione riguardo il disegno di legge “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. “L’articolo 4, detta le disposizioni finanziarie stabilendo che per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile, che allo scopo è corrispondentemente incrementato (comma 1). (…) A tali oneri, pari a 20 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. n. 124/2019 (comma 2). Il citato articolo, al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria degli scontrini, aumenta di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 il Fondo per la gestione della lotteria, istituito dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018. Si ricorda al riguardo che i commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno previsto l’istituzione – inizialmente dal 2018, poi a decorrere dal 1° luglio 2020 per effetto del citato decreto-legge n. 124 del 2019 – di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni del decreto in esame, si autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”, conclude. Il testo sarà domani in Aula alla Camera. cdn/AGIMEG