“In tema di CTD la Vostra agenzia stampa ha inteso evidenziare che la “Corte non si è pronunciata sulle legittimità delle gestioni del gioco tramite CTD”. Vi preciso che la frase, così come riportata, si potrebbe prestare ad una lettura distorta delle reali intenzioni della Corte o del contenuto proprio della sentenza – riporta una nota dell’avvocato Agnello legale della Stanleybet – La frase va letta unitamente alla premessa formulata dalla stessa Corte. I giudici europei hanno puntualmente premesso e riportato che “La Corte, pur avendo constatato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l’attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d’azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità …”. Preciso subito che alla Corte di Giustizia non compete affatto un giudizio di legittimità delle norme dei paesi membri o delle attività degli operatori del settore. Tale giudizio è rimesso esclusivamente alle sentenze dei giudici nazionali in applicazione delle sentenze interpretative della Corte UE. Infatti, nel settore che ci occupa, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia le modalità di distribuzione delle concessioni nell’ambito delle tre gare italiane sono state dichiarate discriminatorie per l’operatore Stanleybet. I Giudici italiani – conclude la nota – si sono oramai costantemente uniformati ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Gambelli, Placanica, Costa Cifone e Laezza, procedendo alla disapplicazione delle norme incriminatrici e amministrative e, per l’effetto, disponendo il dissequestro delle attrezzature presenti nei CTD Stanleybet e nell’assoluzione dei rispettivi titolari, ritenendo l’attività dei CTD lecita e legittima”. lp/AGIMEG