AGCM, via libera all’acquisizione di BetFlag da parte di Lottomatica

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non ha avviato alcuna istruttoria in merito all’operazione di acquisizione di Lottomatica dell’intero capitale sociale e quindi il controllo esclusivo di Betflag.

“L’operazione in esame non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante; il patto di non concorrenza e le clausole di non sollecitazione e assunzione a carico del Venditore nonché le estensioni della durata di alcuni specifici accordi di licenza e fornitura presenti nel Contratto risultano accessorie alla presente operazione nei soli limiti merceologici e temporali e l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si realizzino oltre tali limiti; le clausole di non sollecitazione e di assunzione a carico dell’Acquirente presenti nel Contratto non costituiscono oggetto della presente delibera in quanto non accessorie alla concentrazione in esame e che l’Autorità, pertanto, si riserva di valutarle, laddove ne sussistano i presupposti”, si legge nel documento.

Ecco il testo integrale del provvedimento pubblicato nel bollettino settimanale di AGCM:

C12505 – LOTTOMATICA/BETFLAG Provvedimento n. 30405 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 dicembre 2022; SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis; VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; VISTA la comunicazione della società Lottomatica S.p.A., pervenuta in data 18 novembre 2022; VISTA la documentazione agli atti; CONSIDERATO quanto segue: I.

LE PARTI 1. Lottomatica S.p.A. (di seguito, “Lottomatica” o “Acquirente”), precedentemente denominata Gamenet Group S.p.A. (di seguito, “Gamenet Group”), è la società a capo dell’omonimo gruppo attivo nell’esercizio del gioco lecito mediante raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento (Amusement with Prizes “AWP” e Videolotteries “VLT”), nonché raccolta da scommesse e da giochi online (i.e. casinò, poker, bingo, giochi di abilità), sulla base di concessioni rilasciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, “ADM”). Lottomatica inoltre gestisce sale da gioco e AWP di sua proprietà1. Lottomatica è controllata al 100% da Gamma Bidco S.p.A. (di seguito, “Gamma Bidco”), a sua volta controllata da alcuni fondi di investimento gestiti da società collegate ad Apollo Management L.P. (di seguito e insieme, “Apollo”2), che fa capo ad Apollo Global Management Inc., società leader nella gestione di investimenti alternativi a livello mondiale. Lottomatica è quindi indirettamente controllata da una serie di fondi Apollo ed è l’unica società tra quelle controllate dai fondi Apollo a essere attiva nel mercato della raccolta di giochi e scommesse in Italia. 2. Lottomatica, nel corso del 2021, ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale di circa [700-1.000]* milioni di euro3 interamente realizzato in Italia. Gamma Bidco, nel corso del 2020, ha realizzato un fatturato consolidato di circa [100-517] milioni di euro4, interamente realizzato in Italia. Apollo, nel corso del 2021, ha realizzato un fatturato complessivo a livello mondiale di circa [90-100] miliardi di euro, di cui circa [10-20] miliardi di euro generati in Europa e circa [2-3] miliardi di euro in Italia. 3. BetFlag S.p.A. (di seguito, “BetFlag” o “Target”) – il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla holding GST Holding S.r.l. (“GST”), a sua volta controllata al 100% dalla holding T Group S.r.l. (“T Group”)5 – è una società attiva in Italia nella raccolta a distanza di scommesse e di giochi online sulla base di un’apposita concessione rilasciata da ADM. 4. BetFlag nel corso del 2021, ha realizzato un fatturato a livello mondiale di circa [31-100] milioni di euro interamente realizzato in Italia6. Betflag, oggetto di acquisizione, è attiva, sulla base di un’apposita concessione rilasciata da ADM, unicamente nella raccolta a distanza (i) di scommesse (sportive, ippiche e virtuali) e (ii) di giochi online (casinò, poker, bingo, giochi di abilità), attività svolte anche dal gruppo Lottomatica. Contrariamente al gruppo Lottomatica, Betflag non è invece attiva nella raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento AWP e VLT.

  1. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 5. In data 16 novembre 2022, GBO S.p.A. (di seguito “GBO”), controllata al 100% di Lottomatica, da un lato, e GST e T Group (congiuntamente il “Venditore”), dall’altro, hanno stipulato un Contratto di Compravendita di Azioni (il “Contratto”) in forza del quale GBO acquisirà l’intero capitale sociale di Betflag. Per effetto dell’operazione, Lottomatica acquisirà indirettamente l’intero capitale sociale e quindi il controllo esclusivo di Betflag. 6. Nel contratto di compravendita sono presenti delle restrizioni nella forma di un patto di non concorrenza e di clausole di non sollecitazione e assunzione per un periodo di tre anni dalla data del closing dell’operazione, nonché di estensioni della durata di alcuni specifici accordi di licenza e fornitura.

II.1. Il patto di non concorrenza 7. Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 16.1(a) del Contratto, per un periodo di tre anni dalla data del closing dell’operazione, il Venditore si obbliga a non svolgere, direttamente e/o indirettamente, anche a mezzo di società controllate (inclusa Media System Technologies S.r.l., di seguito, “MST” società interamente controllata dal Venditore che fornisce a Betflag alcuni moduli software e alcuni servizi), controllanti o soggette a comune controllo, alcuna delle seguenti attività in concorrenza rispetto alle attività attualmente svolte da Betflag nel territorio rilevante (che include l’Italia, Città del Vaticano e San Marino, il “Territorio”): a) lo svolgimento delle attività attualmente svolte da Betflag, vale a dire raccolta di scommesse e giochi online; b) la prestazione di assistenza o consulenza in relazione a, o in concorrenza con, le attività attualmente svolte da Betflag; c) la detenzione, diretta o indiretta, di partecipazioni in società o altri enti che svolgano le attività attualmente svolte da Betflag; d) la sollecitazione dei clienti “giocatori” di Betflag ad acquistare prodotti o servizi in concorrenza con quelli di Betflag, nonché la sollecitazione dei fornitori di quest’ultima a vendere beni o servizi a soggetti concorrenti di Betflag; e) l’assunzione e/o instaurazione di rapporti di lavoro e/o collaborazione con società concorrenti di Betflag.

II.2. Le clausole di non sollecitazione e assunzione 8. Quanto alle clausole di non sollecitazione e assunzione previste nel Contratto, le medesime sono sia a carico del Venditore sia a carico dell’Acquirente. 9. Più precisamente, ai sensi dell’art. 16.3(a) del Contratto, per un periodo di tre anni dalla data del closing dell’operazione, il Venditore si obbliga – per comportamenti svolti direttamente e/o indirettamente, vale a dire anche a mezzo di società controllate, controllanti o soggette a comune controllo – a: a) non assumere né avviare rapporti di collaborazione con persone che rivestano la qualifica di amministratori, dipendenti o collaboratori di Betflag; b) non indurre, sollecitare o comunque incoraggiare, direttamente o indirettamente, alcuno dei soggetti sub (a) a risolvere o sciogliere il proprio rapporto con Betflag per instaurare un rapporto di collaborazione o di lavoro di natura subordinata o autonoma con un soggetto terzo; c) non interferire in alcun modo nel rapporto tra i soggetti sub (a) e Betflag. 10. Inoltre, in ragione della circostanza che post operazione società del gruppo facenti capo al Venditore continueranno a svolgere attività afferenti al settore del gioco, seppur non in concorrenza con quelle di Betflag, vale a dire non consistenti nella raccolta di scommesse e giochi online, l’art. 16.4(a) del Contratto prevede che un obbligo di non sollecitazione e assunzione identico a quello gravante in capo al Venditore sopra descritto sia poi assunto anche da Lottomatica, l’Acquirente, con riferimento a persone che rivestano la qualifica di amministratori, dipendenti o collaboratori delle società del gruppo controllato dal Venditore.

II.3. Le estensioni della durata degli accordi di licenza e fornitura 11. Per svolgere la propria attività di raccolta di scommesse e giochi online Betflag utilizza attualmente dei moduli software e dei servizi messi a sua disposizione da MST (società interamente controllata dal Venditore), sulla base di una serie di contratti infragruppo. Posto che i moduli software e i servizi messi a disposizione da MST sono necessari perché Betflag possa svolgere la propria attività, le Parti hanno concordato un’estensione della durata sino a vent’anni degli accordi di licenza (moduli software), con un periodo iniziale di quattro anni di esclusiva a favore di Betflag all’interno del Territorio, e sino al 31 dicembre 2026, di quelli di fornitura (servizi), in scadenza nel 2023, con una serie di ulteriori modifiche e/o integrazioni.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 12. L’operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto volta all’acquisizione del controllo di un’impresa. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro7. 13. Per quel che concerne le restrizioni sopra descritte si rappresenta quanto segue. Il patto di non concorrenza e le clausole di non sollecitazione e assunzione a carico del Venditore sopra descritte costituiscono restrizioni direttamente connesse e necessarie alla realizzazione dell’operazione, in quanto strettamente funzionali alla salvaguardia del valore della società acquisita, a condizione che esse siano limitate merceologicamente ai servizi offerti dalle imprese acquisite e che abbiano una durata non eccedente il periodo di 2 anni8. Per quanto riguarda le clausole di non sollecitazione e assunzione a carico dell’Acquirente, tali restrizioni non possono ritenersi accessorie all’operazione comunicata nella misura in cui non appaiono funzionali alla necessità di preservare il valore della società oggetto di acquisizione. Per quanto riguarda le estensioni della durata di alcuni specifici accordi di licenza e fornitura sono considerate accessorie, qualora possano ritenersi come direttamente connesse e necessarie alla concentrazione comunicata9 e, inoltre, per i contratti di fornitura, qualora non prevedano un periodo di superiore ai 5 anni. Nel caso di specie, tali estensioni vanno a beneficio dell’Acquirente e rispondono all’esigenza di garantire allo stesso la continuità nell’approvvigionamento dei servizi necessari allo svolgimento dell’attività rilevata.

  1. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 14. Il settore dei giochi e delle scommesse comprende l’attività a monte di produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di scommesse e di lotterie e l’attività a valle di raccolta da giochi e scommesse. Con riferimento all’attività a monte di produzione, sviluppo e fornitura, sinora l’Autorità non ha fornito una precisa delimitazione merceologica e geografica lasciando aperta la definizione del relativo mercato. Con riferimento, invece, all’attività a valle di raccolta, sulla base delle differenziazioni rilevate dal lato della domanda, in termini di penetrazione dei giochi e di profilo degli utenti, nonché in relazione alle peculiarità nell’offerta, riguardanti le caratteristiche dei prodotti e l’impatto della regolazione sulle leve competitive utilizzate dagli operatori l’Autorità, in occasione dell’operazione di concentrazione C12371 -GAMENET GROUP/LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE-LOTTOMATICA SCOMMESSE10, ha ritenuto sussistere elementi sufficienti per individuare i seguenti mercati rilevanti, distinti per i diversi prodotti di gioco, tutti e tre di dimensioni nazionali: i) il mercato della raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento AWP e VLT; ii) il mercato della raccolta da scommesse che comprende sia le agenzie fisiche, sia l’online e le seguenti tipologie di scommesse: sportive, ippiche e su eventi virtuali e iii) il mercato della raccolta da giochi online, che annovera tutte le diverse categorie di gioco online: Casinò online, Poker online, Bingo online e giochi di abilità online. 15. L’operazione in esame produce effetti sia in relazione all’attività di produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di scommesse e di lotterie, sia in relazione all’attività di raccolta di giochi e scommesse, con particolare riguardo all’attività di raccolta delle scommesse e quella di raccolta proveniente dai giochi online, non essendo Betflag, diversamente dal gruppo Lottomatica, attiva nella raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento AWP e VLT.

IV.I. Attività di produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di scommesse e di lotterie 16. Con riguardo al mercato dell’attività di produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di scommesse e di lotterie, incluse le soluzioni tecnologiche e i servizi sottostanti, è da rilevare che, mentre Betflag non è attiva in questo mercato, Lottomatica risulta attiva sulla base di quanto segue. Nel primo semestre del 2022 Lottomatica ha acquisito il 60% del capitale sociale di Giocaonline S.r.l. (di seguito, “Giocaonline”)11, che sviluppa e produce giochi da casinò e giochi di abilità (ma non giochi di poker) che poi fornisce a numerosi concessionari dell’attività di raccolta da giochi online in Italia, tra cui Betflag e lo stesso gruppo Lottomatica. 17. Tuttavia, la relazione verticale che esisterà tra Giocaonline e Betflag a seguito dell’operazione non determinerà alcun effetto di preclusione anticoncorrenziale a livello di input e a livello della clientela, posto che, secondo quanto affermato da Lottomatica: (a) Giocaonline continuerà a fornire i propri giochi ai numerosi concessionari a cui li fornisce attualmente. Peraltro, Betflag nel mercato a valle della raccolta da giochi online è un operatore di dimensioni ridotte (v. infra), laddove Giocaonline fornisce i propri prodotti a tutti i principali operatori del mercato della raccolta da giochi online, vale a dire oltre a Lottomatica, Flutter/Sisal, Entain Plc12, Snaitech S.p.A., SKS365 Malta Ltd 13, etc.; (b) post operazione, Betflag continuerà a “rifornirsi” di nuovi giochi anche da concorrenti di Giocaonline. In ogni caso, quand’anche Betflag dovesse soddisfare il proprio fabbisogno di giochi solo presso Giocaonline (quod non), i concorrenti di Giocaonline continuerebbero in ogni caso ad avere accesso a tutti i numerosi restanti concessionari dell’attività di raccolta da giochi online, ovvero alla stragrande maggioranza della domanda. 18. In ogni caso, non appare necessario procedere alla definizione sotto il profilo merceologico e geografico del mercato in argomento, poiché, sulla base delle suddette considerazioni, l’operazione non è suscettibile di sollevare significativi problemi concorrenziali di carattere verticale, indipendentemente dalla definizione del mercato rilevante adottata.

IV.II. Attività di raccolta da giochi e scommesse A) Attività di raccolta da scommesse 19. Nel mercato nazionale della raccolta da scommesse, l’operazione in esame comporta una sovrapposizione orizzontale nei termini che seguono. 20. Lottomatica e Betflag sono, infatti, entrambe attive in questo mercato e la stima delle quote di mercato detenute nel 2021 è per Lottomatica14 pari al [15-20%] e per Betflag pari al [1-5%]. Pertanto la quota post merger sarà pari al [20-25%]. 21. Tale quota, di per sé non particolarmente elevata, non appare pregiudizievole della concorrenza anche in quanto vi sono altri operatori con quote di mercato rilevanti, come ad esempio Bet365 Group Ltd (con il [15-20%]), Flutter/Sisal (con il [10-15%]), Snaitech S.p.A. (con il [10- 15%]), e a seguire i concorrenti: Entain Plc15 e SKS365 Malta Ltd16. 22. Peraltro, è anche da considerare che l’incremento rispetto alla posizione detenuta da Lottomatica prima dell’operazione è minimo, pari solo al [1-5%] circa e relativo per lo più al solo segmento rappresentato dalle scommesse ippiche, che rappresenta solo poco più del [1-5%] della complessiva raccolta da scommesse in Italia. 23. Betflag, infatti, risulta essere un piccolo operatore del mercato della raccolta da scommesse, che opera per lo più nel segmento delle scommesse ippiche e mediante il canale online. Inoltre, la quota combinata delle Parti negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) è rimasta pressoché costante e si aggira intorno a circa il [20-25%]. 24. Infine, è anche importante rilevare che nel mercato in questione, la quota di mercato di Lottomatica è calante rispetto all’anno precedente (2020), pari al [20-25%], con riferimento a valori della raccolta da scommesse in Italia che crescono significativamente da circa 12,9 miliardi di euro nel 2020 a circa 16,3 miliardi di euro nel 2021. 25. Alla luce delle considerazioni suesposte, l’operazione in esame non appare suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali della struttura del mercato della raccolta da scommesse. B) Attività di raccolta da giochi online 26. Nel mercato nazionale della raccolta da giochi online l’operazione dà luogo ad una sovrapposizione orizzontale tra le Parti. Infatti, Lottomatica e Betflag sono entrambe attive in questo mercato e le quote di mercato detenute nel 2021 è per Lottomatica17 pari al [10-15%] e per Betflag pari al [1-5%]. Pertanto la quota post merger sarà pari al [10-15%]. 27. A seguito dell’operazione, Lottomatica continuerà a competere con altri numerosi, importanti e qualificati operatori attivi nella raccolta da giochi online con quote superiori o simili a Lottomatica, come ad esempio Flutter/Sisal (con il [20-25%]), primo operatore del mercato in esame, Entain Plc18 (con il [10-15%]), Snaitech S.p.A. (con il [5-10%]), 888 Holdings Plc (con il [5-10%]) e SKS365 Malta Ltd (con il [1-5%]) 19 e con un’ampia gamma di operatori nazionali e multinazionali, con quote minori rispetto ai precedenti concorrenti menzionati, ma che eserciterà anch’essa un forte vincolo concorrenziale sulle Parti. 28. Pertanto, la quota di mercato post-merger di Lottomatica relativa al mercato nazionale dei giochi online non sembra essere critica per la concorrenza poiché ci sono altri operatori con quote di mercato superiori o simili a quella di Lottomatica e nel mercato de quo sono presenti numerosi operatori. 29. Infatti, è elevato il numero di concessionari di gioco a distanza autorizzati attivi nella fornitura di giochi online in Italia20. 30. Per operare nel settore del gioco online non è necessaria alcuna tecnologia sofisticata ed è relativamente facile lanciare una nuova offerta di gioco online o espandere un’offerta di gioco esistente. Esistono molti fornitori di software che forniscono la necessaria tecnologia di base e consentono ai nuovi operatori di entrare nel mercato della raccolta da giochi online in modo rapido e semplice, a costi contenuti. 31. Inoltre, il mercato del gioco online in Italia è caratterizzato da dinamiche concorrenziali anche per i seguenti motivi: i. passare da un operatore all’altro è facile e veloce. L’apertura di conti online con gli operatori di gioco online è gratuita e facile e i clienti sono incentivati ad aprire nuovi conti grazie ad un’ampia gamma di offerte disponibili sul mercato; ii. esistono alti livelli di “abbandono” della clientela a favore di operatori concorrenti. Gli operatori di gioco online sono vulnerabili agli alti tassi di abbandono della propria base clienti in favore di altri operatori concorrenti. La perdita del cliente a favore di concorrenti stimola una forte concorrenza tra operatori di gioco online per acquisire, mantenere e riacquistare clienti; iii. sussiste un’intensa rivalità sulla base di parametri di prezzo e non. Il prezzo è un fattore importante nel processo decisionale dei clienti: la concorrenza sui prezzi nel gioco online si verifica, tra l’altro, nel contesto delle promozioni. Le promozioni o le offerte risultano spesso tra i principali criteri considerati dai clienti nella scelta di un operatore, ma anche la qualità del prodotto è un fattore chiave per acquisire, riacquistare e mantenere i clienti. In effetti, la maggior parte degli operatori compete fortemente sul prodotto e le idee migliori vengono ampiamente replicate sul mercato. 32. Pertanto, sulla base delle evidenze acquisite e delle considerazioni che precedono, l’operazione in esame non è idonea a produrre effetti significativi sotto il profilo concorrenziale nel mercato della raccolta da giochi online. 33. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare quindi né idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato a monte dell’attività di produzione, sviluppo e fornitura di giochi e servizi di scommesse e di lotterie e nei mercati nazionali a valle della raccolta da scommesse e della raccolta da giochi online, né idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante; RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e le clausole di non sollecitazione e assunzione a carico del Venditore nonché le estensioni della durata di alcuni specifici accordi di licenza e fornitura presenti nel Contratto risultano accessorie alla presente operazione nei soli limiti merceologici e temporali sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si realizzino oltre tali limiti; RITENUTO, inoltre, che le clausole di non sollecitazione e di assunzione a carico dell’Acquirente presenti nel Contratto non costituiscono oggetto della presente delibera in quanto non accessorie alla concentrazione in esame e che l’Autorità, pertanto, si riserva di valutarle, laddove ne sussistano i presupposti; DELIBERA di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy. cdn/AGIMEG