Gioco online: con la Finanziaria 2006 la black list dei siti illeciti per contrastare “i crescenti fenomeni di illegalità”

La scelta di procedere a una black-list dei siti di gioco illegali – in vigore ormai da nove anni – è stata dettata dall’adempimento alla Legge Finanziaria del 2006 che ravvisò la necessità “di contrastare crescenti fenomeni di illegalità connessi alla distribuzione on line dei giochi con vincite in denaro”. E’ stato il decreto del 7 febbraio 2006 però, a definirne l’attuazione. Fu con quel decreto che i Monopoli  stabilirono le disposizioni finalizzate alla rimozione dei siti di gioco di operatori “privi di concessione, autorizzazione o altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definite da AAMS, che effettuano sul territorio nazionale la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la rete internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione”. In pratica i Monopoli comunicavano ai fornitori di servizi di rete l’elenco degli operatori non autorizzati, e i termini entro i quali sono tenuti a procedere alle inibizioni. Il fornitore di connettività che trasmette, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un operatore non autorizzato alla raccolta di giochi, o che fornisce accesso alla rete di comunicazione al medesimo operatore, è responsabile delle informazioni trasmesse nell’ipotesi in cui non ottemperi alla comunicazione” di cui sopra. I Monopoli sono stati chiari sulla questione: “il fornitore di servizi di provider che trasmette informazioni fornite da un operatore non autorizzato, ovvero che archivia elettronicamente, in via automatica e temporanea, dette informazioni, o ne cura la trasmissione ad altri destinatari, è responsabile di tali informazioni”. Ma il fornitore di servizi di rete è tenuto: “ad informare tempestivamente AAMS qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni riguardanti attività di gioco esercitate da un operatore non autorizzato, suo destinatario di servizi; a fornire tempestivamente ad AAMS le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione dell’operatore non autorizzato con il quale ha accordi di archiviazione elettronica dei dati, al fine di individuare e prevenire attività non autorizzate”, chiariva il provvedimento. lp/AGIMEG