Vlt, in Commissione Europea le nuove regole tecniche per le videolottery. Ticket, parametri di funzionamento del gioco, tutela del minori e antiriciclaggio tra le principali norme

Parte da oggi il periodo di stand still in Commissione Europea del progetto recante le nuove “Regole tecniche” per le Vlt. Il progetto rimarrà in visione della Commissione e degli Stati Membri fino al 20 dicembre prossimo. L’articolo 1, comma 942, della legge di Stabilità 2016 prevede che le attività di certificazione dei sistemi di gioco “VLT”, sino ad ora svolte da SOGEI, siano esercitate da Enti di certificazione privati (come avviene per le “AWP” e per il settore del gioco a distanza). La prevista estensione delle attività di certificazione a una pluralità di soggetti rende urgente l’aggiornamento del decreto direttoriale contenente le relative disposizioni di carattere tecnico (D.D. 22 gennaio 2010), nonché la conseguente definizione delle linee guida per la certificazione. L’esigenza dell’adozione delle regole tecniche formanti oggetto di questa notifica scaturisce anche dal lungo tempo trascorso dall’emanazione del precedente provvedimento, dalla necessità del recepimento di alcune modifiche ai sistemi di gioco VLT definite nel capitolato tecnico della convenzione stipulata nel mese di marzo del 2013 e dalle esperienze maturate nel primo periodo di esercizio delle “VLT”.

Il progetto di regole tecniche è costituito da 13 articoli. L’art. 1 prevede una serie di definizioni per uniformare i concetti adottati nel provvedimento. Gli articoli dal 2 al 7 prevedono le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di funzionamento del sistema di gioco e delle sue componenti. Si tratta di disposizioni che riguardano gli strumenti di monitoraggio, le funzionalità di cross-ticketing (possibilità di utilizzare ticket emessi da un sistema di gioco in un diverso sistema di gioco nella stessa sala), le caratteristiche della sala e degli apparecchi videoterminali, la definizione univoca del concetto di partita/puntata e vincita. Si tratta di disposizioni che non determinano, per i concessionari, impatti di particolare rilievo. Gli artt. 8, 9 e 10 definiscono le caratteristiche del ticket, i parametri di funzionamento del gioco, i requisiti del jackpot. L’art. 11 prevede le caratteristiche che i singoli giochi offerti devono presentare mentre l’art. 12 definisce le metodologie della verifica tecnica di conformità. L’art. 13 stabilisce che l’Agenzia procederà all’adeguamento delle regole tecniche in caso di nuove disposizioni di legge che ne richiedano integrazioni o modifiche. Tale previsione, oltre ad assumere valenza programmatica, appare di particolare rilievo in relazione a tematiche che, pur non essendo direttamente discendenti da norme cogenti, sono comunque ispirate dai seguenti obiettivi, previsti da norme generali di settore o da ormai diffusi indirizzi di Autorità politiche o di controllo:

– tutela dei minori;

– prevenzione di comportamenti di gioco d’azzardo problematico/patologico;

– normativa antiriciclaggio e controllo flussi finanziari ai fini della tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza pubblica. es/AGIMEG