”Tolleranza zero” da parte dell’Uefa sulle combine e su ogni forma di illecito sportivo, con l’intenzione di instaurare un codice di condotta rivolto a tutti i protagonisti del mondo del calcio. In una riunione che si è tenuta ieri a Sofia, il Consiglio Strategico Calcio Professionistico (PFSC) – composto dai rappresentanti di federazioni nazionali (UEFA), club (ECA), leghe (EPFL) e giocatori (FIFPro Division Europe) – ha adottato all’unanimità una risoluzione congiunta che prevede un piano d’azione concreto per tutelare l’integrità del calcio e lottare contro le combine. Il documento è stato ratificato nella stessa sede dal Comitato Esecutivo UEFA.
La famiglia del calcio europeo ha quindi deciso di unire le forze per combattere gli incontri combinati, riconoscendone il pericolo globale per l’integrità dello sport.
Il piano d’azione congiunto prevede iniziative concrete di formazione, prevenzione, monitoraggio e sanzioni disciplinari e verrà implementato pienamente da tutti i membri della comunità calcistica europea.
Si tratta di una priorità assoluta per tutte le parti in causa eribadisce la politica di tolleranza zero verso le combine. Insieme, ECA, EPFL, FIFPro Division Europe e UEFA vogliono anche instaurare un codice di condotta per l’integrità del calcio, destinato a tutti i portatori di interesse come giocatori, arbitri, funzionari e amministratori.
Tuttavia, le quattro le organizzazioni concordano che gli organi sportivi non dispongono dei mezzi o delle giurisdizioni legali per affrontare da sole il problema, che spesso coinvolge organizzazioni criminali. Le ‘frodi sportive’ devono quindi essere riconosciute come crimine specifico delle leggi nazionali europee, in modo da garantire mezzi coerenti, efficaci e coordinati per sconfiggere questo fenomeno. Allo stesso tempo, gli stati europei devono valutare l’adozione di servizi giudiziari specifici per i casi di frode sportiva.
È essenziale una stretta collaborazione con uno scambio di informazioni tra forze di polizia, autorità investigative e giudiziarie, organi sportivi e società di scommesse. La cooperazione aiuterebbe gli organi sportivi a perseguire i casi disciplinari e, allo stesso tempo, consentirebbe alle autorità nazionali di sfruttare le proprie competenze per indagare sui crimini e reprimerli.
Anche il riconoscimento dei diritti degli organizzatori sportivo nel contesto delle scommesse è fondamentale per contrastare i pericoli all’integrità dello sport, garantendo un ritorno finanziario agli organi sportivi e ai loro membri. Tali finanziamenti tutelerebbero ulteriormente l’integrità del calcio e sosterrebbero altre aree come il calcio giovanile, dilettantistico e femminile, sviluppando il ruolo sociale ed economico dello sport.
Infine, deve essere incoraggiata l’adozione di una convenzione internazionale sulle combine patrocinata dal Consiglio d’Europa, con il pieno coinvolgimento dei portatori di interesse nel calcio.
Di seguito viene illustrato il piano d’azione.
Piano di azione congiunto per l’integrità del calcio
(da implemensarsi pienamente nel 2013)
- I. Codice di condotta
- Creazione e adozione di un codice di condotta congiunto per tutti i portatori di interesse nel calcio europeo, compresi giocatori, allenatori, arbitri, funzionari e amministratori
- Introduzione di clausole che proibiscano a giocatori, allenatori, arbitri e funzionari di scommettere sulle partite e/o sulle competizioni alle quali partecipano, come stabilito dagli organizzatori delle competizioni pertinenti
- Implementazione di procedure di pubblica denuncia in ciascuna organizzazione calcistica
- Aggiunta di clausole relative alle combine nei contratti dei giocatori
- II. Programmi di formazione e prevenzione
- Campagne di formazione ai corsi arbitrali e nelle competizioni UEFA giovanili (per giocatori, allenatori e direttori di gara)
- Progetto FIFPro ‘Don’t fix it’ appoggiato dall’Unione europea
- Progetto EPFL ‘Staying onside’ (con DFL e Transparency International) appoggiato dall’Unione europea
- Iniziative di prevenzione a livello nazionale da parte delle federazioni
- Ulteriore formazione a livello di club mediante la ECA e la EPFL
- III. Sistemi di rilevamento e denuncia delle frodi sportive per scommesse
- Monitoraggio continuo delle competizioni europee, dei due massimi campionati e delle coppe nazionali nelle 53 federazioni affiliate alla UEFA
- Monitoraggio continuo delle competizioni per nazionali da parte degli organi calcistici di ogni paese
- Adozione di un sistema di denuncia riservato e affidabile appoggiato da tutte le parti in causa
- IV. Coordinamento e collaborazione tramite una rete di funzionari di integrità e altri incaricati specifici a livello nazionale
- Funzionari di integrità in ciascuna federazione nazionale
- Referenti designati in ciascuna lega calcio, club professionistico e sindacato calciatori
- Condivisione di prassi ottimali per condividere informazoni sui dati relativi alle scommesse, anche tramite regolari conferenze e workshop, e opportunità di cooperazione tra esperti degli organi calcistici, autorità pubbliche e forze di polizia
- V. Indagini e procedimenti penali
- Politica di tolleranza zero verso le combine
- Collaborazione attiva con le autorità pubbliche
- Definizione comune di ‘frode sportiva’ come illecito penale
- Armonizzazione delle sanzioni disciplinari e sportive a livello europeo e nazionale
- VI. Contributo del mercato delle scommesse
- Diritto degli organizzatori delle competizioni sportive a un ritorno finanziario equo nel contesto delle scommesse sportive, a titolo di compenso per lo sfruttamento commerciale dei diritti
- Accordi contrattuali e vincolanti con gli operatori delle scommesse, anche per stabilire i tipi di scommesse consentiti
- Divieto di offrire scommesse sulle competizioni giovanili a livello europeo e nazionale
- Introiti finanziari da impiegarsi per tutelare l’integrità dello sport, oltre che per sostenere il calcio di base, lo sviluppo dei settori giovanili o le attività di responsabilità sociale delle imprese
- Introduzione di standard per gli operatori delle scommesse in collaborazione con gli organi sportivi.
lb/AGIMEG