Due sale giochi sono ricorse al Tar della Campania per contestare i provvedimenti con cui sono state negate le licenze per la raccolta di gioco.
Il Tar ha specificato che l’Amministrazione “nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, è comunque tenuta a valutare se manchi la buona condotta o l’affidabilità del ricorrente, per la sussistenza di rapporti personali o la commissione di fatti che, sebbene non costituiscano reato, comunque non rendano i richiedenti meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia”.
“Considerato che, nei casi in esame, dalle risultanze del procedimento attivato su istanza di parte sono emersi elementi che, allo stato e salvo l’esito dell’approfondito vaglio di merito, del tutto ragionevolmente hanno indotto il Questore a negare il rilascio delle richieste di autorizzazione”. Dunque il Tribunale ha ravvisato la “carenza del requisito della buona condotta che, ai sensi del citato articolo 11 espressamente richiamato dal provvedimento impugnato”.
Per questi motivi il Tar della Campania ha respinto i due ricorsi e i provvedimenti di diniego sono stati confermati come legittimi. ac/AGIMEG