Dl Sostegni, dalla proroga delle concessioni allo slittamento del Preu, fino all’abolizione della lotteria degli scontrini. Ecco tutti gli EMENDAMENTI SUI GIOCHI

Sono una trentina gli emendamenti al Dl Sostegno che riguardano il settore del gioco. Nella maggior parte dei casi, i senatori chiedono di prorogare le concessioni di scommesse, bingo, slot, giochi numerici e lotterie (in alcuni casi si arriva anche a quattro anni), o di allungare i tempi per versare i prelievi erariali e le garanzie. Alcune proposte di modifica poi puntano a abolire la lotteria degli scontrini, o rafforzano le misure per tutelare i giocatori problematici e i minori. Non mancano interventi per chiudere il lungo contenzioso con le agenzie ippiche sui minimi garantiti, o per consolidare le competenze del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nella seduta di ieri, Luciano D’Alfonso, Presidente della Commissione Finanze – che insieme alla Bilancio sta esaminando il teso – ha invitato i Gruppi parlamentari a segnalare nelle prossime ore gli emendamenti di maggiore interesse, di modo i lavori si possano concentrare solo su quelle proposte. Complessivamente, infatti, sono stati presentati 2.854 emendamenti. Di seguito i testi integrali delle proposte di modifica che interessano il settore del gioco:

4.0.10
Ciriani, Fazzolari, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Abolizione lotteria degli scontrini e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica)
1. I commi 540, 541, 542 e 543 e 544 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati.
2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziate dall’articolo 1, comma 542 della legge 21 dicembre 2016 n. 232 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2020, confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 26».
Conseguentemente, all’articolo 26, apportare le seguenti modifiche:
a) le parole: «Fondo di-200 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di 250 milioni»;
b) le parole: «Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede:
a) quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 42;
b) quanto a 50 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 4-bis.».

4.0.29
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(PREU-Modifica dei termini di versamento di cui all’articolo 13-novies comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020)
1. All’articolo 13-novies comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ”La prima rata è versata entro il 31 luglio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo; l’ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021”».

5.118
Mallegni
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. Fino al 31 dicembre 2023, il versamento del prelievo erariale dai concessionari del gioco del Bingo può essere effettuato entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. Sull’importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno del ritiro e fino a quello dell’effettivo versamento».

5.119
Pittella
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. Fino al 31 dicembre 2023, il versamento del prelievo erariale dai concessionari del gioco del Bingo può essere effettuato entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. Sull’importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno del ritiro e fino a quello dell’effettivo versamento».

5.0.111
de Bertoldi, Iannone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure di sostegno alle attività di sale giochi e scommesse)
1. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti esercenti le attività di sale giochi e scommesse e collegate, l’obbligo di prestare le garanzie relative all’obbligo di riversamento dell’importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.
2. In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all’articolo 38, comma 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all’articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, all’articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell’anno 2020 e per il primo semestre dell’anno 2021.
3. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l’esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all’articolo 110 commi 6 e 7 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente l’entrata in vigore della presente legge di conversione».

5.0.112
de Bertoldi, Iannone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Attività di sale giochi)
1. In applicazione delle misure di sospensione previste dall’articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nei riguardi delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, sono fatti salvi gli accessi presso gli esercizi di cui alle attività di sale giochi e scommesse al fine di consentire le ricariche dei conti gioco. Gli accessi dovranno verificarsi nel rispetto della normativa vigente garantendo l’utilizzo dei dispositivi imposti e il divieto di assembramenti».

5.0.113
de Bertoldi
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interventi in materia di versamenti PREU di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. In condizioni di prolungata sospensione della raccolta di gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, tutti i termini del versamento del prelievo erariale unico, anche mediante acconti o versamenti rateali, e del canone di concessione intercorrenti nei periodi di sospensione della raccolta sono prorogati fino ai medesimi termini intercorrenti del primo periodo contabile successivo alle disposizioni che consentano la ripresa della raccolta. I versamenti come dovuti in applicazione della presente disposizione sono consentiti anche mediante rateazioni mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, le quali devono in ogni caso ripartire le somme dovute al fine di consentirne il versamento entro il 16 dicembre dell’esercizio al quale si riferiscono. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce il numero delle rate in ciascun caso di applicazione della presente disposizione».

5.0.114
de Bertoldi
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interventi in materia di versamenti PREU di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1) I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del primo semestre 2021, la scadenza s’intende prorogata al 31 dicembre 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 maggio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 41.

6.0.274
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga versamenti Preu)
1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio dovuti a titolo di rate residue del saldo del quinto bimestre 2020, come previste dall’articolo 13-nonies del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e di versamenti per secondo e terzo bimestre 2021, sono sospesi fino al 25 luglio 2021. Le somme dovute sono versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata il 30 luglio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2021.
2. A decorrere dal 1 maggio 2021 è abrogato l’aumento delle misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, definito dall’articolo 1, comma 731 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con decorrenza 1 gennaio 2021 e si applicano le misure fissate, rispettivamente, al 23,85 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e all’8,50 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). A decorrere dal 1º gennaio 2023, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate, rispettivamente, al 24,00 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e all’8,60 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b).
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 28,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto-legge».

6.0.282
Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Esclusione dal Programma Cashback dei prodotti ad aggio o margine fisso)
1. I beni e servizi esclusi dalla Lotteria degli scontrini, in quanto non soggetti a corrispettivi, sono esclusi anche dal Programma Cashback».

6.0.275
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga versamenti Preu)
1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:
i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,
ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,
iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

6.0.276
Floris
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Qualora si verifichi una sospensione della raccolta di gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per un periodo continuativo superiore a quindici giorni, in una o più regioni del territorio nazionale, in forza di atti normativi od autoritativi, tutti i termini del versamento del prelievo erariale unico, anche mediante acconti o versamenti rateali, e del canone di concessione intercorrenti nei periodi di sospensione della raccolta per i concessionari interessati dalla sospensione sono prorogati fino ai medesimi termini intercorrenti del primo periodo contabile successivo alle disposizioni che consentano la ripresa della raccolta. I versamenti come dovuti in applicazione della presente disposizione sono consentiti anche mediante rateazioni mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; le rateazioni devono in ogni caso ripartire le somme dovute al fine di consentirne il versamento integrale entro il 16 dicembre dell’esercizio al quale si riferiscono. L’Agenzia dogane e monopoli definisce il numero delle rate in ciascun caso di applicazione della presente disposizione».

6.0.278
de Bertoldi
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure fiscali in favore del settore dei giochi e delle scommesse)
1. In considerazione della sospensione dell’attività di raccolta delle scommesse, nei confronti dei titolari dei punti di raccolta su rete tradizionale dei giochi, è concesso un credito di imposta pari alle somme corrisposte per canoni, spese ed oneri, comunque denominati nei relativi contratti, sostenuti dalla sospensione della raccolta fino al 31 dicembre 2021. Il credito d’imposta è determinato in misura pari ad 1/12 del totale delle spese ed oneri annuali, per ogni mese di effettiva chiusura.
2. Il credito è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 977.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il direttore delle Agenzie delle entrate, entro e non oltre trenta giorni, dalla data di conversione del presente -decreto, sono emanate le modalità attuative del presente articolo».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari a 900 milioni di euro, per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

22.0.21
Pittella
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell’articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1 giugno 2021 l’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: ”9-quater. L’accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente tramite soluzioni tecnologiche che consentano di identificare i soggetti che intendono accedere alle aree di gioco, anche ai fini della verifica della maggiore età ovvero del funzionamento di un registro di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall’attività di gioco. Le soluzioni idonee, comprese quelle di controllo e sicurezza dei dati personali, sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fino alla piena funzionalità delle soluzioni tecnologiche individuate, gli esercenti sono tenuti a verificare l’identità e l’età di tutti gli avventori tramite la richiesta di esibizione di un valido documento di riconoscimento all’atto di accedere alle aree di gioco”.
2. Le condotte elusive del controllo di identità previsto dal comma 1, anche per le finalità di prevenzione del gioco minorile, sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell’importo e nella durata».

22.0.22
de Bertoldi, Iannone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell’articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. Al fine di garantire maggiore efficienza delle misure di divieto disposte dall’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento e facilitare i controlli di pubblica sicurezza, a decorrere 1º giugno 2021 l’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: ”9-quater. L’accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente tramite soluzioni tecnologiche che consentano di identificare i soggetti che intendono accedere alle aree di gioco, anche ai fini della verifica della maggiore età ovvero del funzionamento di un registro di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall’attività di gioco. Le soluzioni idonee, comprese quelle di controllo e sicurezza dei dati personali, sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della-presente disposizione. Fino alla piena funzionalità delle soluzioni tecnologiche individuate gli esercenti sono tenuti a verificare l’identità e l’età di tutti gli avventori tramite la richiesta di esibizione di un valido documento di riconoscimento all’atto di accedere alle aree di gioco”.
2. Le condotte elusive del controllo di identità previsto dal comma 1, anche per le finalità di prevenzione del gioco minorile, sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell’importo e nella durata».

30.144
Turco
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Il termine per l’indizione del bando per la gestione e conduzione della rete telematica relativa agli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogato di 36 mesi.».

30.148
Damiani
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«12. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:
i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,
ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,
iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intente prorogata al 15 dicembre 2021».

30.0.84
Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Ulteriori misure di proroga urgenti)
1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 che seguono.
2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l’assegnazione delle nuove concessioni, di cui all’art. 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l’interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.
3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessoti dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ss.mm.ii. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 9 mesi.
5. Le concessioni dei Giochi numerici a quota fissa, dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura di quanto originariamente versato al momento dell’aggiudicazione delle concessioni attualmente in essere parametrati alla durata della proroga.
6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, Gomma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3,4,5 come definiti con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 e 30 novembre 2023.
8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.
9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.
10. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
11. All’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: ”con gara da indire entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole: ”con procedure di gara da indire, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024 ed entro il 31 marzo 2022”. La procedura di gara relativa alle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi è indetta entro il 31 marzo 2024.
12. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 399,4 milioni di curo annui per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto-legge.».

30.0.86
Pittella
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:
1) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,
2) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,
3) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

35.0.16
Vaccaro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Istituto per la formazione del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)
1. All’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
”5-bis. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli può costituire, per l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento professionale, a favore del proprio personale, di altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, e di organizzazioni internazionali, nonché per lo sviluppo di attività di studio e di ricerca scientifica nelle materie di propria competenza, un proprio istituto di formazione, nella forma di ente pubblico di formazione con personalità giuridica, la cui organizzazione e funzionamento sono stabiliti, con proprie determinazioni, dal Direttore Generale dell’Agenzia che lo presiede e ne approva lo statuto. L’istituto, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale delle risorse economico-finanziarie e strumentali messe a disposizione dall’Agenzia medesima, anche ai fini di cui all’articolo 63, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n luglio 1980, n. 382.
5-ter. L’amministrazione interessata provvede all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”».

35.0.17
Vaccaro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di denominazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)
1. A far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’Agenzia delle dogane e dei monopoli assume la denominazione di ”Agenzia Accise Dogane e Monopoli” e l’acronimo ”ADM”.
2. La denominazione di cui al comma r sostituisce la precedente in ogni atto normativo e regolamentare per ogni effetto di legge.
3. L’amministrazione interessata provvede all’attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

36.0.31
Damiani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 36-bis.
(Sostegno ai concessionari del settore delle scommesse ippiche e sportive mediante chiusura transattiva del contenzioso pendente)
1. Al fine di sostenere il settore delle scommesse ippiche e sportive colpito dai provvedimenti restrittivi connessi alla pandemia in atto, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzati a definire anticipatamente e in via transattiva, le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte Cassazione Civile n. 23418 del 26 ottobre 2020 con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa. La transazione si riferisce alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data del 22 marzo 2021, nonché ai connessi contenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati:
a) a fronte del rituale pagamento « effettuato anche mediante compensazione » delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.
2. Al relativo onere pari a 48,5 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

36.0.32
Schifani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 36-bis.
(Sostegno ai concessionari del settore delle scommesse ippiche e sportive mediante chiusura transattiva del contenzioso pendente)
1. Al fine di sostenere il settore delle scommesse ippiche e sportive colpito dai provvedimenti restrittivi connessi alla pandemia in atto, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzati a definire anticipatamente e in via transattiva, le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte Cassazione Civile n. 23418 del 26 ottobre 2020 con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa. La transazione si riferisce alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data del 27 marzo 2021, nonché ai connessi contenziosi di natura civile in essere alla medesima data, secondo i criteri di seguito indicati:
a) a fronte del rituale pagamento « effettuato anche mediante compensazione » delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 48,5 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall’articolo 41 del presente decreto legge.».

36.0.36
Sbrollini
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 36-bis.
(Misure urgenti in materia di gioco pubblico)
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, alla filiera della raccolta del gioco legale di Stato mediante apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a e b del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,1 in ragione dei periodi di sospensione delle attività, sono applicate le disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, come previsto dall’articolo 9 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
2. Ai fini di cui al comma 1, i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, già prorogati nell’articolo 9 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ulteriormente prorogati di dodici mesi».

40.0.72
de Bertoldi, Iannone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di giochi)
1. In relazione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’impossibilità di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di quarantotto mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1º giugno 2021 per quelle già in proroga.
2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1 Per i primi diciotto mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatati delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica.
3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1.
4. I commi 727, 729 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati».

lp/AGIMEG