Tribunale di Roma, “Inefficace nei confronti di Microgame la cessione delle concessioni di Finecom a Skirmony”

Il Tribunale di Roma ha dichiarato “inefficace, nei confronti della Microgame S.p.A. (…) il contratto di cessione di concessioni sportive stipulato in data 1 febbraio 2013 (…), con cui Finecom S.p.A. ha ceduto a SKIRMONY Limited la concessione sportiva n. 4114 (cd Bersani) per la gestione di punti gioco pubblici di tipo sportivo (corner sportivi) e annessa concessione GAD 15222, al corrispettivo di euro 36.590,00”. Nel luglio 2012, Microgame ha avviato un giudizio arbitrale nei confronti della Finecom per chiedere il pagamento di un credito di oltre 500mila euro. La Finecom a breve distanza, constata la crisi di liquidità in cui versava, deliberava di cedere i propri asset, rappresentati appunto dalle concessioni. Le concessioni venivano quindi vendute a una partecipata, la Skimony Limited, “Siffatto repentino e risoluto depauperamento del patrimonio,” scrive il Tribunale nell’ordinanza, “avviato in coincidenza con la decorrenza del giudizio che avrebbe portato alla formazione del titolo esecutivo, rendeva più gravosa e difficile la soddisfazione della Microgame  S.p.A.”. E ancora “Che sia la Finecom S.p.A. che la società partecipata Skirmony Limited, a sua volta socio di maggioranza della prima, fossero consapevoli del pregiudizio lo si desume non solo dalla successione temporale delle determinazioni, ma anche dalle cointeressenze societarie e dalla identità di soggetti che operavano per entrambe le società”. Diverse le eccezioni sollevare dalla Finecom, e respinte dal Tribunale. In particolare la compagnia ha tentato di fare leva sullo scarso valore e sulla difficile negoziabilità delle concessioni; e sul fatto che la cessione fosse stata disposta per fare fronte a un debito già maturato nei confronti di una compagnia terza (la Gamelux Management) cui poi era subentrata la Skirmony. Alla prima eccezione, il Tribunale ha risposto che “le eventuali limitazione alla circolazione non impediscono che le concessioni possano essere oggetto di diritti, esprimendo anche valore economico, né la revoca degli atti dispositivi è ancorata dalla legge alla prognosi di effettivo soddisfacimento del credito”. Alla seconda, che “solo il pagamento, e non la datio in solutum o la cessio solvendi causa” – ovvero la cessione diretta di beni o di crediti vantati verso altri al proprio creditore – “può schermare dalla revoca”. Oltretutto, dal verbale di assemblea con cui la Finecom ha autorizzato la vendita degli asset, si spiega che l’operazione viene effettuata “onde fronteggiare la generica crisi di liquidità in cui versa la società, senza fare menzione del debito scaduto per il quale, ancorché di risalente formazione, non risulta esserci stata messa in mora a conferma della effettiva scadenza, in carenza pure di una reale alterità tra Finecom S.p.A. e SKIRMONY Limited, quali distinti centri di imputazione di interessi”. lp/AGIMEG