Ctd, Tar Campania: Questure non hanno potere discrezionale, senza la concessione devono negare l’88 Tulps

La licenza di pubblica sicurezza “non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge”. Lo scrive il Tar Campania in due sentenze con cui respinge i ricorsi intentati dai titolari di due Ctd collegati a bookmaker esteri. I casi sono piuttosto risalenti, i due centri infatti avevano chiesto la licenza nel 2014, ma le Questure di Napoli e di Caserta avevano respinto la richiesta spiegando che né gli esercizi, né la compagnia madre erano in possesso della concessione per la raccolta delle scommesse rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Tar aggiunge anche che sono estranee al giudizio tutti motivi di ricorso riguardanti “le gare per l’ottenimento della concessione o il loro rifiuto” e l’eventuale “privilegio impropriamente riservate ai concessionari storici”. I ricorsi infatti riguardano solamente il “diniego di rilascio di una autorizzazione ex art. 88 TULPS”; inoltre le gare “sono indette da un’amministrazione statale diversa da quella dell’Interno, unica evocata nel presente giudizio”. lp/AGIMEG