Tar Toscana, installazione sportello bancomat, anche se successivo ad apertura sala scommesse, determina chiusura del locale per violazione distanziometro

La legge regionale della Toscana “vieta l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro che siano situati a una distanza inferiore a 500 metri (tra l’altro) da sportelli bancomat. La legge persegue la finalità di prevenire i fenomeni di ludopatia, che possono essere favoriti dalla vicinanza dei luoghi dediti al gioco rispetto a determinate attività e luoghi”. Con questa motivazione il Tar Toscana rigetta il ricorso di una sala scommesse di Calenzano (FI) contro l’ordinanza del Comune che ne determina la chiusura, poiché nelle sue pertinenze è stato installato uno sportello bancomat il cui funzionamento viene garantito dall’allacciamento ad una presa di corrente posta all’interno dell’esercizio medesimo. La chiusura è disposta fino al venir meno della constatata violazione. I giudici sottolineano come “il legislatore regionale abbia inteso applicare il divieto non solo alle nuove aperture di tale tipologia di esercizi a distanza inferiore di 500 metri rispetto ad elementi sensibili, ma anche al mantenimento in essere degli esercizi che pur legittimamente aperti, nel corso del tempo pongano in essere violazioni. Deve cioè ritenersi che nel termine ‘apertura’ il legislatore regionale abbia inteso ricomprendere non solo l’installazione di un nuovo esercizio, ma anche il mantenimento in essere di un esercizio che, pur legittimamente aperto, abbia tuttavia cessato di essere rispettoso della normativa poiché nel frattempo ha installato un elemento sensibile a distanza inferiore a quella di legge, nella fattispecie lo sportello bancomat. Diversamente opinando si renderebbe priva di senso la normativa de qua, che facilmente potrebbe essere aggirata venendo così frustrata nelle sue finalità di tutela dell’interesse pubblico prioritario alla salute”. Per il Tar la normativa regionale non constrasta la Costituzione, in quanto “non appare violato l’articolo 41 che tutela la libertà dell’iniziativa economica, poiché la disciplina regionale ‘de qua’ introduce limiti spaziali alla stessa a tutela dell’utilità sociale nella quale rientra prioritariamente il diritto alla salute, e per queste stesse ragioni la norma non contrasta nemmeno con il principio di liberalizzazione delle attività economiche”. cr/AGIMEG