Tar Puglia dà ragione a una sala scommesse: “Non si può misurare la distanza da una scuola partendo da un ingresso inagibile”

Il Tar Puglia, sezione di Lecce, accoglie il ricorso di un’agenzia di scommesse di Taranto cui la Questura voleva revocare in autotutela la licenza di pubblica sicurezza, l’amministrazione infatti la sala violava la distanza minima da un ingresso – inagibile – di una scuola. La scuola infatti era dotata di due ingressi, il principale era – e lo è tuttora, al momento in cui è stata emessa la sentenza – chiuso, e pertanto viene usato solamente quello secondario; la sala scommesse rispetta le distanze dall’accesso secondario, anche se è troppo vicina a quello inagibile. La Questura quando ha rilasciato la licenza di pubblica sicurezza, ha appunto misurato le distanze dall’accesso secondario; alcuni mesi dopo ha tuttavia appurato che l’accesso principale – anche se non era in uso – era troppo vicino e a quel punto ha tentato di revocare in autotutela l’autorizzazione. Il Tar spiega però che occorre verificare se l’atto fosse legittimo nel momento in cui è stato adottato, pertanto la distanza deve essere misurata a partire dal solo ingresso secondario. Il giudice inoltre sottolinea che “non può certo inficiare la validità della licenza amministrativa l’astratta possibilità di rispristinare l’utilizzo dell’ingresso principale”, non solo perché non è detto che ciò avvenga, ma soprattutto perché “l’eventuale ripristino dell’utilizzo dell’ingresso si sostanzierebbe in una circostanza sopravvenuta al rilascio della licenza oggetto del provvedimento di annullamento di ufficio qui impugnato”. Inoltre, il Tar accoglie anche la censura sul difetto di motivazione: “l’estrema peculiarità della vicenda concreta imponeva, infatti, all’Amministrazione resistente uno specifico sforzo motivazionale che doveva sostanziarsi nell’esposizione puntuale delle ragioni fondanti la prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione della licenza rispetto al contrapposto interesse privato”. E questo anche in considerazione del fatto che la sala avrebbe violato la “distanza di pochi metri rispetto al luogo sensibile”. lp/AGIMEG