Tar Lombardia ammette che il rinvio delle gare potrebbe aver discriminato i bookmaker esteri, ma poi respinge il ricorso del Ctd

Il Tar Lombardia, Sezione di Brescia, respinge il ricorso intentato da un CTD della provincia di Mantova per ottenere la licenza di pubblica sicurezza, anche se sottolinea che il bookmaker di riferimento – la Ulisse GmbH – “secondo la prospettazione della ricorrente non avrebbe avuto finora l’opportunità di entrare nel mercato italiano” anche a causa del continuo rinvio delle gare. Oltretutto il Tribunale Penale di Parma, nel novembre 2019, ha già chiesto alla Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi sullo slittamento dei bandi. “Il problema è se il ritardo accumulato dallo Stato a partire dal 2016 (…) costituisca una violazione dei principi del diritto europeo, e come tale imponga la disapplicazione della normativa nazionale” scrive il giudice amministrativo. Perché, se così fosse, “tutti gli operatori dell’Unione, anche se privi di concessione, potrebbero effettuare liberamente l’attività di raccolta delle scommesse in Italia attraverso appositi CTD, con il solo obbligo per questi ultimi di chiedere la licenza di pubblica sicurezza”.
Il Tar però respinge la richiesta di sospendere il ricorso del Ctd in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia e boccia immediatamente il ricorso, visto che è stato intentato dal centro e non dal bookmaker direttamente. “Per chiedere la disapplicazione della normativa nazionale occorre un interesse qualificato, che non può essere quello del titolare del CTD” spiega. “La concessione dell’ADM è necessaria solo per il bookmaker, e dunque incombe a questo soggetto l’onere di attivarsi in giudizio per dimostrare di non aver potuto partecipare alla procedura concorsuale ordinaria a causa dell’inerzia dell’amministrazione, oppure di essere rimasto escluso senza colpa dal meccanismo di regolarizzazione”, le sanatorie del 2015 e del 2016. Inoltre, “l’eventuale disapplicazione della disciplina nazionale non potrebbe comportare in via automatica il rilascio alla ricorrente della licenza di pubblica sicurezza, in quanto sarebbe comunque necessaria una qualche forma di accreditamento del bookmaker presso l’ADM. Oggetto della disapplicazione sarebbe infatti la parte della normativa nazionale che configura un sistema di concessioni a numero chiuso e senza percorsi di accesso, non quella che prevede controlli sull’affidabilità degli operatori”.
Anche se queste motivazioni sono sufficienti a respingere il ricorso, il Tar analizza anche un altro elemento – quello delle distanze dai luoghi sensibili – su cui la Questura di Mantova aveva fatto leva per negare la licenza. Il giudice riconosce che la disciplina delle distanze, in base a quanto prevede la legge regionale della Lombardia, si applica solo agli apparecchi e non agli esercizi che commercializzano scommesse. Ma sottolinea anche che non si può condividere “la tesi secondo cui la fissazione di distanze minime sarebbe illegittima in quanto favorirebbe i concessionari storici, già insediati e dunque esonerati dall’obbligo”. E spiega che “Questa censura esamina infatti il problema delle distanze minime dalla prospettiva della concorrenza”. Tuttavia, la legge regionale “persegue il diverso obiettivo della tutela della salute dei soggetti più fragili, e dunque è giustificata da un’autonoma finalità di interesse pubblico”. lp/AGIMEG