Tar Lombardia: “Requisiti di buona condotta necessari per poter assumere ruolo di rappresentante nella conduzione dell’attività di raccolta scommesse”

Il titolare di una sala scommesse si è appellato al Tar della Lombardia per contestare il provvedimento della Questura di Milano con cui veniva negata la possibilità di avvalersi come rappresentante nella conduzione dell’attività di raccolta scommesse una sua collaboratrice- A tal proposito il Tribunale ha affermato: “dal certificato del casellario giudiziale (v. allegato n. 2 della produzione ministeriale) risulta che la sig.ra, in data 23.11.2004, è stata condannata con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Milano, irrevocabile in data 11.11.2005, per i reati di violazione del T.U. delle leggi di P.S. (art. 110, comma 5, del R.D. n. 773/1931) ed esercizio di giuochi d’azzardo continuato in concorso (artt. 81,110 e 718 c.p.), commessi in Milano fino al 17.3.2004 e in continuazione, con sostituzione della pena di mesi 2 e giorni 10 di arresto con l’ammenda di 2.660,00 euro; la motivazione dei provvedimenti impugnati, oltre ad essere congrua in relazione alle risultanze dell’istruttoria svolta, è sicuramente sufficiente a esplicare le ragioni della decisione di rigetto”. Dunque il Tar conferma la legittimità del provvedimento emesso dalla Questura di Milano poiché la persona in questione non rispetta gli standard di condotta per poter assumere un ruolo di rappresentanza in un’attività di raccolta scommesse. ac/AGIMEG