Tar Lecce. La licenza di polizia non può essere ritirata senza una adeguata istruttoria

Il Tar Lecce si è espresso contro la decisione del Questore di sospendere l’attività di raccolta scommesse e rigettare l’istanza per il rilascio della licenza di polizia ad un esercente che era subentrato nell’attività al figlio, al quale era stata revocata la suddetta licenza sulla base di una condanna per estorsione. Per l’amministrazione questorile l’istanza del ricorrente era un espediente per riottenere la licenza ed estenderla di fatto al figlio.

I giudici del Tar Lecce hanno dichiarato il ricorso fondato. “Nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, – spiegano – perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di tali licenze devono essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rivelare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale (Tar Venezia, sez. III, 14 aprile 2006, n. 1017).

L’Amministrazione ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di revoca di un’autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dando conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3709).

La giurisprudenza ha altresì osservato che “L’Amministrazione, nel condurre l’istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non può limitarsi ad evidenziare, ad esempio, solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi”.

 

cd/AGIMEG